È stato riattivato il superammortamento al 30% per l’acquisto di beni strumentali nuovi e il Decreto Crescita ne ha stabilito i parametri di applicazione.
I soggetti titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni hanno diritto ad usufruire del superammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 ma, a differenza delle precedenti edizioni, per il 2019 è stato fissato un limite complessivo di spesa di 2,5 milioni di euro.
Sulla base delle disposizioni del Decreto Crescita, in linea con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, vediamo gli aspetti principali dell’applicazione di tale agevolazione.
Ambito temporale
Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a partire dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Sarà possibile usufruire del superammortamento anche per le spese per beni strumentali sostenute entro il 30 giugno 2020 a condizione, però, che alla data del 31 dicembre 2019 sia stato effettuato il relativo ordine, accettato dal venditore, e che sia avvenuto il relativo pagamento di uno o più acconti nella misura di almeno il 20% del costo di acquisto.
Per determinare il momento dell’effettuazione dell’operazione ci si rifà al principio di competenza di cui all’art. 109 TUIR e, nello specifico:
- per i contratti di acquisto vale la data di consegna o spedizione del bene ovvero la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- nei contratti di leasing rileva il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario (o l’esito positivo del collaudo nel caso in cui fosse prevista una clausola di prova);
- nel contratto di appalto si tiene conto del momento di ultimazione della prestazione (o il momento della liquidazione di ogni Stato Avanzamento Lavori);
- per i beni costruiti in economia si considerano solo i costi sostenuti nel periodo agevolato a prescindere dall’inizio o dalla fine della prestazione.
Beni strumentali agevolabili
Il superammortamento si applica sui beni strumentali nuovi e, quindi, a tutti quei beni di uso durevole utilizzati nel ciclo produttivo dell’impresa.
Sono però escluse alcune tipologie di investimenti in:
- beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (D.M. 31 dicembre 1988);
- fabbricati e costruzioni;
- beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 della Legge di Stabilità 2016;
- veicoli e altri mezzi di trasporto ex art. 164, comma 1, TUIR.
Limite di spesa
Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, per il 2019 il Decreto Crescita ha fissato un tetto massimo di spesa rientrante nell’agevolazione.
Secondo la norma, infatti, è possibile usufruire del beneficio solo per gli investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro con la conseguenza che la quota eccedente tale importo non potrà essere soggetta alla maggiorazione del costo.
Si ritiene che tale volume di investimenti riguarderà solo quelli effettuati dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2020, ossia quelli oggetto della “proroga” introdotta dal Decreto Crescita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA