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Per l’anno d’imposta 2018 sono stati approvati i modelli ISA AA01S e AA02S applicabili alle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c..
In generale i modelli ISA devono essere compilati dai soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ai sensi dall’art. 2 del D.M. 28/12/2018, sono esclusi dalla compilazione degli ISA:
Oltre a queste condizioni di esclusione vi sono da aggiungere i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta.
Pertanto, risultano esclusi dall’obbligo di compilazione degli ISA tutti i soggetti che operano in agricoltura e determinano il proprio reddito su base catastale (art. 32 del TUIR) o in maniera forfettaria o con l’applicazione dei parametri (agriturismo, allevamento con terreno insufficiente, attività connesse di trasformazione o di servizi).
Invece, saranno tenuti alla compilazione dei modelli ISA AA01S e AA02S:
Per tali soggetti l’esclusione opera solo qualora abbiano prodotto ricavi superiori a euro 5.164.569.
(ISA in agricoltura: vedi anche circolare n. 137/2019)