Le “nuove” disposizioni per le zone montane introdotte dalla Legge n. 97 del 1994 hanno anticipato alcune facoltà in tema di prestazioni di servizi, poi concesse dal legislatore alla generalità degli imprenditori agricoli con la successiva revisione dell’art. 2135 del codice civile.
Le disposizioni della Legge n. 97/1994 per le prestazioni di servizi svolte da imprese agricole
L’art. 17 della Legge n. 97/1994, in deroga alle disposizioni sugli appalti, consente ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani di poter ottenere in appalto delle attività di servizi da enti pubblici e privati.
Tralasciando le problematiche relative alle competenze ed alle qualifiche necessarie per l’esecuzione di determinati incarichi o interventi, vediamo di definire i confini di tale disposizione.
Le attività che possono essere affidate all’agricoltore riguardano << lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco>>.
Inoltre, all’agricoltore è concessa la possibilità di trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa anche per conto di altri soci della stessa cooperativa, impiegando mezzi di trasporto di proprietà, anche agricoli, iscritti nell'Ufficio Meccanizzazione Agricola (UMA).
Per tali attività la norma fissa un limite “economico” entro il quale l’imprenditore agricolo può operare derogando alle suddette normative nella misura di 25.822 euro annui, rivalutati annualmente con decreto.
La norma, anticipando quelli che saranno i successivi orientamenti del legislatore stabilisce ulteriori limitazioni allo svolgimento di tali attività. In particolare, l’imprenditore agricolo deve:
- impiegare esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di sua proprietà.
Il comma 2 dell’art. 17 dispone una deroga più ampia per le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali. Tali soggetti possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 154.937 euro per anno.
Profili fiscali delle attività di servizi
La Legge n. 97/1994 sotto il profilo fiscale dispone esclusivamente che tali attività non sono considerate prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggette ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
Successivamente, nel 2001 con il D.Lgs. n. 228 è stato riscritto l’art. 2135 del codice civile con l’inserimento al terzo comma delle attività connesse tra quelle che l’imprenditore agricolo può svolgere normalmente.
In particolare per le attività di fornitura di servizi, al fine di agevolare l’impiego costante dei macchinari e delle risorse di cui l’impresa agricola necessita per l’esercizio dell’attività di coltivazione o allevamento, è stata concessa la facoltà a tali imprese di poter svolgere anche "attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
Rispetto alla norma del 1994 la nuova formulazione del codice civile introduce due nuovi requisiti. Infatti, affinché l’attività di servizi possa essere considerata connessa a quella agricola non rileva il fatto che le attrezzature siano di proprietà ma quelle utilizzate devono essere:
- normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata;
- nel caso di utilizzazione anche di altre attrezzature, è richiesta comunque la prevalenza delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola.
Tale evoluzione, sul piano fiscale, ha portato all’introduzione di un regime forfettario applicabile a queste attività di servizi, rappresentato dall’art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72 e dall’art. 56-bis del TUIR.
Ai fini IVA le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del c.c., prevedono una detrazione forfettaria dell’IVA pari al 50 percento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Invece ai fini delle imposte sui redditi, limitatamente alle persone fisiche ed alle società di persone, il reddito per le attività di servizi di cui al terzo comma del c.c. si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi conseguiti.
Aspetti fiscali delle attività di servizi previste dalla Legge n. 97/1994
Come appena indicato, a seguito della revisione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività che esso può svolgere, il legislatore ha voluto anche istituire uno specifico assetto fiscale per l’erogazione dei servizi. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E del 2004 ha comunque ribadito il concetto che per poter applicare il regime forfettario è necessario che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi.
Inoltre, per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.
Ciò detto, appare evidente un’asimmetria dell’attuale contesto normativo rispetto alla norma del 1994 che, invece, consente tuttora alle imprese agricole singole associate situate in zone svantaggiate di utilizzare attrezzature di proprietà, pertanto senza il requisito di prevalenza e soprattutto quello della normalità. In tal caso la norma del 1994 fissa solo il limite annuo di tali operazioni in 25.822 euro rivalutato in base agli adeguamenti ISTAT.
Gli effetti della norma del 1994 vanno inoltre valutati ai fini dell’ottenimento di benefici o contributi spettanti ai coltivatori diretti. Infatti, qualora fossero introdotte delle disposizioni locali senza tener conto delle concessioni offerte dall’art. 17 della Legge n. 97/1994, potrebbero insorgere problemi di compatibilità per l’esercizio di tali attività qualora non fossero rispettati i requisiti previsti dall’art. 2135 del c.c..
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