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Con provvedimento n. 126200/2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito i diversi punteggi in base ai quali sarà possibile accedere alle agevolazioni previste per i contribuenti che applicheranno i nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per l’anno d’imposta 2018.
Ai soggetti tenuti alla compilazione dei modelli sarà assegnato un punteggio che va da 1 a 10.
Per i contribuenti con punteggio compreso tra 1 e 6, in base a quanto indicato nel provvedimento, saranno predisposte strategie mirate di controllo.
I contribuenti con un punteggio maggiore di 6 e minore di 8, anche se non beneficeranno di alcun regime premiale, non godranno delle particolari attenzioni riservate alla categoria precedente, pertanto non saranno specificatamente selezionati dall’Agenzia per mirate attività di controllo.
Probabilmente, tali soggetti saranno quelli più interessati ad integrare le loro dichiarazioni fiscali di ulteriori componenti positive al fine di migliorare il proprio punteggio per rientrare in un “area più sicura”.
Non è comunque precluso ai soggetti che hanno ottenuto punteggi superiori di migliorarli ulteriormente integrando a loro volta le proprie dichiarazioni.
Il maggior volume d’affari ai fini IVA, qualora determini la necessità di un versamento IVA integrativo, la relativa imposta dovrà essere versata con modello F24 utilizzando il codice tributo “6494” denominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA” (Risoluzione 48/E del 10/05/2019).
Il regime premiale viene attributo a partire dal conseguimento di un punteggio uguale o superiore a 8.
REGIME PREMIALE (ISA) |
|
Punteggio |
Regime premiale |
8 |
· esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2019; · esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020; · esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018; · esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno; · anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA. |
Da 8,5 |
· Sono inoltre esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972) |
Da 9 |
Accedono a tutti i benefici premiali, pertanto esclusi anche: · dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della Legge n. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del D.L. n. 138/2011; · dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. |
Per il calcolo degli ISA il software messo a punto dall’Agenzia richiede l’indicazione di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai modelli dichiarativi fiscali.
Tali dati possono essere reperiti attraverso il cassetto fiscale del contribuente a cui gli intermediari abilitati all’invio telematico possono accedere solo se sono già stati appositamente delegati. In tale ipotesi, gli intermediari potranno trasmettere, tramite il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati al fine di ottenere massivamente l’accesso a tali informazioni.
Qualora invece l’intermediario non fosse stato precedentemente autorizzato, dovrà farsi rilasciare una delega da ogni singolo cliente per poter acquisire gli ulteriori dati necessari.
Inoltre, tali deleghe dovranno inoltre essere annotate e numerate in un apposito registro cronologico.