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L’attività agrituristica rappresenta un’attività connessa a quella agricola principale che il Legislatore ha voluto agevolare sia per sostenere economicamente aziende ubicate in zone svantaggiate, permettendo loro di diversificare la propria attività, sia per valorizzare i prodotti tipici e genuini della campagna nonché la conoscenza di tradizioni e culture locali.
L’attività di agriturismo può esser svolta esclusivamente in presenza di un rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole previste dall’art. 2135 del codice civile ma, a tutti gli effetti, è un’attività “di natura commerciale” produttiva di reddito di impresa.
La legge 96/2006 elenca le attività che possono ricondursi all’agriturismo:
Per i soggetti che svolgono tale attività, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge quadro nazionale 96/2006 e delle rispettive leggi regionali, è previsto uno specifico regime fiscale che ne rappresenta il regime naturale e che è regolamentato dall’art. 5 della legge 413/1991. Tale regime non è obbligatorio, per cui l’impresa può optare per la determinazione dei redditi e dell’IVA nei modi ordinari.
Ai fini IVA, il regime previsto dall’art. 5 della legge 413/1991 rappresenta il regime naturale a cui qualunque forma d’impresa che svolge un’attività agrituristica deve attenersi ai fini IVA.
Questo regime consiste nell’applicazione di una detrazione forfettaria dell’IVA pari al 50% dell’IVA sulle operazioni attive. Dal punto di vista soggettivo, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che esercita l’attività agrituristica, questo regime IVA è sempre applicabile, salvo che l’impresa non desideri optare per il regime ordinario di determinazione dell’IVA.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’applicazione del regime forfettario è prevista esclusivamente per le ditte individuali e le società di persone, con esclusione, quindi, delle società di capitali e degli enti commerciali.
Tale regime prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando ai ricavi derivanti dall’attività agrituristica un coefficiente di redditività del 25%.
Essendo un regime forfettario, le plusvalenze e le minusvalenze non concorrono a formare il reddito. Così pure anche i contributi in conto impianti sono irrilevanti ai fini definizione del reddito.
Questo regime di favore non prevede alcun esonero dagli obblighi contabili previsti in applicazione delle norme tributarie e civilistiche, diversificati a seconda delle dimensioni aziendali (contabilità ordinaria ovvero semplificata).
Le imprese minori in regime semplificato che svolgono attività agrituristica, per la definizione dei ricavi conseguiti da gennaio 2017, applicano il c.d. regime di cassa (circ. 11/E del 13/04/2017)
Le ditte individuali e le società semplici compilano il quadro RD nella sezione III, riportando nella colonna 1 del rigo RD 10 l’intero ammontare dei ricavi relativi all’attività agrituristica di cui alla legge 96/2006.
Nella colonna 5 del rigo RD 10, relativa all’ammontare complessivo del reddito derivante dalle altre attività agricole connesse, si dovrà indicare il valore determinato sommando il 25% dell’importo di colonna 1.
Le altre società di persone (SAS e SNC), a seconda che adottino la contabilità semplificata o quella ordinaria, compilano il quadro RG o RF del modello redditi società di persone.
Gli altri soggetti che non si avvalgono del regime forfettario previsto dalla legge 413/1991, determinano i redditi attraverso la differenza dei costi e dei ricavi di competenza (ad esempio Srl e Spa).
Novità ISA: Con la conversione operata dalla legge n. 96 del 2017 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 è stato disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Nei confronti delle imprese agrituristiche che determinano il reddito forfettariamente opera una clausola di esclusione che deve essere evidenziata indicando il codice “5” in colonna 2 rispettivamente dei righi RF1 o RG1.
Le imprese agrituristiche che applicano il regime forfettario ricavano le componenti positive e negative ai fini della determinazione in base alle registrazioni IVA.
Il valore della produzione sarà dato dalla seguente formula:
Ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA
meno
Ammontare degli acquisti destinati alla produzione e soggetti a registrazione ai fini IVA
meno
Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
Contributi a consorzi obbligatori
Altre deduzioni per lavoro dipendente
(deduzione forfetaria, apprendisti, disabili, ricercatori, ecc.)
Per i soggetti che si avvalgono ai fini delle imposte del regime di cui all’art. 5 della legge 413/1991 e che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri speciali ad essi riservati, i costi relativi all’acquisto di beni strumentali possono essere dedotti immediatamente ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Così pure la cessione dei beni strumentali concorrerà alla formazione dell’ammontare dei componenti positivi.
Per le imprese individuali e le società di persone che svolgono attività agricole deve essere compilata la sezione IV del modello. In particolare, questa sezione è riservata alla dichiarazione del valore della produzione dell’attività di agriturismo e/o allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a fornire almeno 1/4 dei mangimi necessari.
I soggetti che utilizzano la sez. IV sia per l’attività di allevamento che per quella di agriturismo, trattandosi di attività con presupposti impostivi diversi, non possono effettuare compensazioni tra i risultati delle singole attività e dovranno compilare due distinti quadri, riportando in IQ57/IP63 colonna 1 i dati del primo modulo e in IQ58/IP64 i dati del secondo modulo.
Nel rigo IQ46/IP52 occorre indicare l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA.
Nel rigo IQ47/IP53 andranno invece riportati i valori degli acquisti soggetti a registrazione ai fini IVA.
L’eventuale opzione per l’applicazione dell’imposta secondo i criteri ordinari, con valenza per l’anno 2018 ed i tre periodi successivi, si indica nel quadro IS al rigo IS33 barrando la casella “opzione”. La revoca può essere effettuata solo al termine del quadriennio di applicazione dell’imposta nei modi ordinari, barrando la casella “revoca” del rigo IS33.