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Nella giornata di ieri il Ministro dell’Economia ha firmato il decretodecretodecreto che individua i soggetti che, in ragione della tipologia di attività svolta, possono temporaneamente ritenersi esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il Decreto conferma l’esclusione delle operazioni indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 che, anche attualmente, non sono soggette all’obbligo della certificazione dei corrispettivi.
Ricordiamo che alla lettera c) dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 sono incluse le cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (art. 34, D.P.R. n. 633/1972).
In via temporanea elenca tra le attività escluse quelle relative alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono alla funzione di certificazione fiscale.
Saranno inoltre escluse, ma solo fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate sopra indicate, nel caso rappresentino una quota non superiore al 1% del volume d’affari dell’anno 2018. Ciò a prescindere dal volume d’affari complessivo dell’anno 2018.
Tali operazioni “collegate” continueranno pertanto ad essere documentate da scontrini fiscali o ricevute fiscali.
Il Decreto, all’art. 2, conferma che per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni prevedendo però anche in tali ipotesi l’esonero per le operazioni marginali, rientranti nel limite dell’1% del volume d’affari 2018 e diverse da quelle di cessioni di gasolio e benzina.
Comunque, gli operatori potranno optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’articolo 3, infine, fa ben comprendere è intenzione del Ministero di pervenire ad un generalizzato obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi. La disposizione infatti prevede che con successivi decreti, sentite le associazioni di categoria, siano definite le date dalle quali vengano meno gli esoneri appena confermati.
Nella stessa giornata il Ministro ha firmato un secondo decreto che prevede l’incremento da euro 100 a euro 400 del limite di valore per l’emissione della fattura semplificata prevista dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972. L’emissione della fattura semplificata permette l’identificazione del cessionario-committente nazionale con l’indicazione della sola partita IVA o del solo codice fiscale. Inoltre, la descrizione dell’operazione può essere fatta in modo sintetico e prevede la possibilità di non esporre distintamente l’imponibile e l’imposta.
La contemporanea uscita dei due decreti è probabilmente volta ad agevolare quegli operatori che vorranno implementare l’emissione delle fatture in alternativa alla trasmissione telematica dei corrispettivi.