Sul tema della definizione delle liti pendenti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni con le circolari 6/E/2019 e 7/E/2019 affrontando il tema della “pendenza in giudizio” nonché quello dell’oggetto e della tipologia delle controversie definibili.
Nonostante i citati documenti costituiscano una buona guida per applicare la normativa, ad oggi ancora ci sono numerose questioni irrisolte che determinano non poche problematiche. Per fare alcuni esempi:
- non è ancora chiaro se sia possibile presentare una domanda di definizione agevolata al fine di emendare, integrare o sostituire un’eventuale domanda precedentemente presentata, sempre entro il termine decadenziale del 31 maggio 2019;
- altro problema irrisolto è quello legato alla sorte delle pronunce successiva al 24 ottobre 2018 nel caso in cui sia già stata e accolta la domanda di definizione;
- l’Agenzia non ha nemmeno chiarito come definire le controversie gli accertamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi che, oltre alle le determinazioni delle maggiori imposte, rechino pure i maggiori contributi previdenziali e assistenziali liquidati in corrispondenza dei maggiori tributi accertati;
- esistono anche perplessità rispetto alle controversie catastali e sulla possibile definizione delle stesse, in quanto non è possibile determinare un valore su cui calcolare le somme dovute.
Insomma, tali problematiche ancora non hanno trovato una soluzione univoca e chiara, dovuta certamente anche ad una mancanza di certezze da parte degli Uffici.
Per questo motivo, ad oggi, ancora non si è registrato un alto numero di istanze presentate, a contrario di quanto invece si era previsto, anche se la scadenza del 31 maggio è vicina.
Se da un lato c’è chi ancora attende chiarimenti dell’Ufficio prima di presentare la domanda, dall’altro, c’è chi invece ha già provveduto a fare richiesta di definizione delle liti, nonostante la situazione di incertezza e perplessità.
Ci si chiede se questi ultimi hanno la possibilità di revocare la definizione delle liti pendenti e sull’argomento si è di recente espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 8555/2019.
La pronuncia dei Giudici afferma che la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 del D.L. n. 50/2017 non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
In altre parole, la domanda di definizione di una lite costituisce una dichiarazione di volontà “frutto di scelta ed autodeterminazione”, che in quanto tale può essere ritrattata solo in presenza di palesi errori.
Per tali motivi, una volta inoltrata la domanda e versato le somme, la definizione si considera perfezionata con facoltà di successivo diniego dell’Ufficio, impugnabile dal contribuente con i canali ordinari. La revoca è ammessa:
- in assenza di versamenti;
- a prescindere dal fatto che l’Amministrazione Finanziaria non si sia ancora pronunciata sull’esito dell’istanza presentata dal contribuente;
- in presenza di palesi errori.
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