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La disciplina IVA delle erbe aromatiche rappresenta un terreno scivoloso e controverso che, negli ultimi anni, ha fatto emergere dubbi agli addetti del settore.
Con l’approvazione della Legge Europea 2016 (L. n. 122/2016), infatti, è stata introdotta nell’ordinamento l’aliquota IVA del 5% per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”, così come indicato dal punto 1-bis della parte II-bis della tabella A allegata dal D.P.R. n. 633/1972.
Tale introduzione, però, ha generato grande confusione, su cui l’Agenzia già nel 2017, con la risoluzione n. 56/E, aveva provato a fare chiarezza. Ma ora, a distanza di due anni, l’Ufficio è stato nuovamente chiamato a far luce sul tema e, con la risoluzione 51/E/2019, ha fornito ulteriori chiarimenti.
Nella richiesta di consulenza giuridica presentata dal contribuente si domandava quale fosse la corretta aliquota IVA da applicare ad un misto di aromi composto da erbe aromatiche con aliquote IVA differenti e venduto in vaschette o bustine.
Inoltre, l’istante richiedeva anche quale fosse la corretta aliquota IVA applicabile alla cessione di vassoi composti da più vasetti (non cedibili separatamente) di piante aromatiche destinate alla piantagione e all’ornamento.
In merito alla prima richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha mosso la sua argomentazione sulla scorta della richiamata previsione della parte II-bis della tabella A, nonché dal contenuto della nota n. 94063/2018 dell’Agenzia delle Dogane, la quale ha affermato che i prodotti misti, laddove non possano essere diversamente inquadrati, devono essere classificati “secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale”, considerando, a tal fine, parametri come la quantità, il volume o il valore.
Pertanto, al fine di individuare l’aliquota IVA corretta di un misto di erbe aromatiche, se possibile, occorrerà valutare se c’è un prodotto predominante sugli altri: in tal caso, l’aliquota di quel prodotto andrà applicata per l’intero mix. Quindi, a titolo di esempio:
Laddove, invece, non sia possibile stabilire la predominanza di un prodotto sugli altri all’interno del composto, in conformità con quanto affermato nella risoluzione 142/E/1999, va applicata all’intera confezione l’aliquota IVA più elevata. In alcuni casi, quindi, come in quello rappresentato nella risoluzione n. 56/E/2017, all’intera composizione potrebbe applicarsi l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
La precedente risoluzione 56/E/2017 chiudeva con una frase sibillina, che ha generato molti dubbi negli operatori del settore florovivaistico e nei consulenti che dovevano consigliarli.
“Sia per i singoli vasi indicati nel punto 2 (Piante aromatiche in vaso) sia per tutte le confezioni prospettate (Vasi di tipo A e B) si renderà applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento”: così chiudeva la richiamata risoluzione, facendo sorgere il dubbio che per le piante aromatiche in vaso diverse da quelle espressamente nominate dalla parte II-bis della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 (aliquota IVA del 5%) dovesse applicarsi l’imposta nei modi ordinari.
Così come sostenuto dai nostri esperti, però, per tali prodotti deve applicarsi l’aliquota IVA dal 10%, così come indicato dal numero 20) della parte III della tabella A allegata al Decreto IVA, che assoggetta a tale aliquota le cessioni di “bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi”.
Pertanto, precisa l’Agenzia, se le piante vive in vaso sono riconducibili all’interno della sopracitata previsione, i vassoi composti da diverse di queste piante scontano l’IVA al 10%. Resta comunque salvo il principio dell’applicazione dell’aliquota IVA più elevata all’intera confezione se essa è formata da piante soggette ad aliquote diverse.