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Il Decreto Crescita ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per gli scambi italo-san marinesi in base ad accordo tra i due Stati. In attesa di detto accordo le operazioni con la Repubblica di San Marino andranno gestite in base all’attuale normativa.
Essendo San Marino uno Stato che non ha aderito all’Unione Europea, i rapporti di interscambio dovrebbero essere considerati alla stregua di quelli con paesi extra Ue ma l’assenza di barriere doganali, e il fatto che la RSM sia interamente confinante con l’Italia, ha portato ad un accordo di cooperazione e unione doganale con l’UE.
In altre parole, gli interscambi tra Italia e Repubblica di San Marino vengono considerati come di seguito:
Con le disposizioni del Decreto Crescita 2019 è stato previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con San Marino. In particolare, l’art. 12 prevede che “Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in base ad accordi con detto Stato […]”.
L’obbligo di emettere e-fattura sarà quindi subordinato agli adeguamenti e alle soluzioni tecniche previste dagli accordi presi con San Marino. Nel frattempo bisognerà applicare le normali disposizioni ad oggi in vigore.
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di imprese sono considerate non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 633/72; se le operazioni sono effettuate nei confronti di soggetti privati sono da assoggettare ad IVA.
In caso di fattura non imponibile, per dimostrate l’operazione al fisco, il cedente italiano deve farsi rilasciare dal cliente di San Marino una copia cartacea della fattura recante il timbro dell'Ufficio Tributario di San Marino.
Il presupposto impositivo, infatti, si verifica quando il bene entra nel territorio italiano e l’imposta si assolve quando il soggetto passivo italiano riceve la fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese da integrare, successivamente, con i propri dati Iva.
Fino a che non si giungerà ad un accordo tra Stati, sia per le cessioni che per le importazioni, non è richiesto l’obbligo della fattura elettronica ma ciò non toglie la facoltà di poter comunque provvedere alla trasmissione telematica delle fatture allo SdI.
Se il soggetto passivo italiano emette fattura elettronica nei confronti del committente sammarinese, dovrà indicare sette “x” nel codice destinatario evitando di dover predisporre la fattura cartacea. In questo modo si potrà evitare la compilazione dell’esterometro di cui al comma 3 bis, art. 1, D. Lgs. 127/2015.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, in alternativa all’autofattura, il committente italiano potrà emettere un documento elettronico da inviare all’SdI, ma in questo caso vigerà comunque l’obbligo di compilazione dell’esterometro.