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Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019 che ha confermato la non applicabilità all’attività agrituristica delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti applicate agli alberghi, anche l’IFEL è intervenuta sull’argomento per sensibilizzare i Comuni a prevedere riduzioni tariffarie specifiche per il settore.
Con una nota pubblicata il 28 maggio sul proprio portale, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) ha posto all’attenzione delle amministrazioni locali i recenti orientamenti offerti dalla giurisprudenza evidenziando la necessità di definire per la TARI delle tariffe che tengano conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e conseguentemente delle caratteristiche specifiche di questo settore.
Molte amministrazioni locali, nel definire le tariffe applicabili alle diverse attività economiche presenti sul territorio applicano il c.d. “metodo normalizzato” previsto dal D.P.R. n. 158/1999 il quale prevede che, per le utenze non domestiche, siano definiti dei coefficienti di produttività di rifiuti per ogni categoria, in uno spazio tra un minimo e un massimo, senza prevedere categorie o sottocategorie di utenze diverse rispetto a quelle indicate.
Capita che non sia applicata la disposizione che consente all’Ente locale di “elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio”.
Pertanto, quando un’attività non è presente nelle classificazioni previste dal regolamento approvato, come nel caso dell’attività agrituristica, spesso le amministrazioni optano per l'assimilazione alla categoria alberghiera, considerandola la più affine.
Nella nota viene evidenziato che la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la posizione assunta dal TAR dell’Umbria che, a seguito di un ricorso proposto da alcuni titolari di aziende agrituristiche, aveva indicato che sebbene l’attività agrituristica sia da classificare come utenza non domestica, ciò non porta alla diretta conclusione che i rifiuti prodotti da tale attività siano provenienti da attività commerciale, dato che l’attività agrituristica è da qualificarsi come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
Il TAR dell’Umbria ha quindi definito illegittimo applicare la medesima tariffa ad attività non equiparabili quali l’attività agrituristica e quella ricettiva alberghiera, precisando che “le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base di appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando, ad esempio, il numero dei pasti o dei clienti ospitabili e la stagionalità dell’attività: sottocategorie d’altronde espressamente consentite ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660 L. n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1 L. n. 96 del 2006” (Sent. TAR Umbria n. 77 del 2018).
Il Consiglio di Stato confermando i principi espressi dal TAR umbro, ha precisato che l’assimilazione praticata implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: “quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo”.
Per tale ragione, al fine di applicare la tariffa in maniera proporzionale, ragionevole e con la necessaria discrezionalità l’art. unico, commi 659 e 660, L. 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre «riduzioni tariffarie e esenzioni», in parte già individuate dalla legge: abitazioni con unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e i «fabbricati rurali ad uso abitativo».
L’IFEL conclude quindi invitando - come già aveva ribadito in sede di attività formative ed in risposta ai quesiti pervenuti dai Comuni – le amministrazioni competenti a tener conto nella classificazione delle utenze dei diversi elementi che incidono sul costo di gestione dei rifiuti. Ciò significa prevedere delle riduzioni per stagionalità, applicando coefficienti di riduzione mirati che tengano conto delle limitazioni operative e le attività di autocompostaggio specifiche delle attività svolte dagli agriturismi.
Le amministrazioni dovrebbero anche tener conto che le attività agrituristiche sono state concesse con l’obiettivo del recupero del patrimonio edilizio rurale. Tali attività rappresentano una fonte alternativa di reddito per aziende che spesso operano in territori in cui la sola attività agricola sarebbe di per sé antieconomica. Ma il presidio offerto dagli agricoltori è fondamentale per il mantenimento del territorio e per ridurre il rischio di dissesto idro-geologico.