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Ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera. Infatti, il Comune, nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa in base alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Pertanto, essendo l’attività agrituristica un’attività intrinsecamente diversa da quella “commerciale” degli alberghi, assimilare le due attività è incongruo.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione