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Entro il prossimo 23 luglio le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso sono tenute al versamento del contributo biennale di vigilanza.
Il Decreto Ministeriale 27/02/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 aprile ha confermato i valori indicati nell’anno precedente.
Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti deve essere corrisposto, per il biennio 2019-2020, per fasce d’importo stabilite sulla base dei parametri quali numero dei soci, capitale corrisposto e fatturato.
Fasce |
Numero soci |
Capitale sottoscritto |
Fatturato |
Importo contributo |
A |
fino a 100 |
fino a € 5.160,00 |
fino a € 75.000,00 |
€ 280 |
B |
da 101 a 500 |
dal € 5.160,01 a € 40.000,00 |
da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
€ 680 |
C |
superiore a 500 |
superiore a € 40.000,00 |
da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
€ 1.350 |
D |
superiore a 500 |
superiore a € 40.000,00 |
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
€ 1.730 |
E |
superiore a 500 |
superiore a € 40.000,00 |
superiore a € 2.000.000,00 |
€ 2.380 |
Per il fatturato si deve fare riferimento al valore della produzione di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile. Per le cooperative edilizie, invece, tale valore è determinato tenendo in considerazione il maggior valore tra l’eventuale incremento del valore dell’immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del c.c. - e la voce A (Valore della produzione) di cui all’art. 2425 del c.c.
I suddetti contributi sono aumentati:
L’aumento del 50% si applica anche alle società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
Come disposto dall’art. 20, comma c) della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è determinato per fasce d’importo stabilite sulla base dei parametri quali numero dei soci e totale dell’attivo.
Fasce |
Numero soci |
Totale attivo (migliaia di euro) |
Importo contributo |
A |
fino a 980 |
fino a 124.000 |
€ 1980 |
B |
Da 981 a 1680 |
Da 124.001 a 290.000 |
€ 3.745 |
C |
Oltre 1680 |
Oltre 290.000 |
€ 6.660 |
Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è determinato per fasce d’importo sulla base di due parametri: numero dei soci e contributi di mutualità.
Fasce |
Numero soci |
Contributi mutualistici |
Importo contributo |
A |
fino a 100 |
fino a € 100.000 |
€ 280 |
B |
da 1.001 a 10.000 |
da € 100.0001 a € 500.000 |
€ 560 |
C |
oltre 10.000 |
oltre € 500.000 |
€ 840 |
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.
L’importo è quindi determinato dal contestuale possesso di tutti i parametri previsti. Il superamento anche di uno solo dei parametri indicati determina il pagamento del contributo nella fascia nel quale è presente il parametro più alto.
Qualora i soggetti tenuti al versamento deliberino il proprio scioglimento entro i termini di pagamento del tributo, lo stesso sarà dovuto nella misura minima, salvo per le cooperative l’applicazione delle maggiorazioni, quando previste.
Una volta definito l’importo, il versamento andrà effettuato a mezzo modello F24 entro il 23 luglio 2019 (entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto).
I contributi di pertinenza del MISE sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all'indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it.
Le cooperative, le BCC e le società di mutuo soccorso iscritte al registro imprese dopo il 31/12/2019 sono escluse dal pagamento del contributo.