Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Per chi ha ricevuto contributi pubblici, resta confermato al prossimo 30 giugno il termine per rendere di pubblico dominio tale informazione, tramite apposita indicazione in nota integrativa. Al contrario, nel caso non sia tenuto alla redazione di tale documento, il contribuente dovrà dare pubblicità alla percezione di tali contributi nel proprio sito internet o sui portali delle associazioni di categoria.
Vediamo di fare una breve sintesi alla luce delle novità introdotte dal decreto crescita.
Devono adempiere all’obbligo di pubblicare le informazioni relative agi aiuti ricevuti nell’esercizio dell’anno 2018:
Le imprese che depositano il bilancio 2018 con nota integrativa assolvono all’obbligo informativo indicando tali informazioni nella nota integrativa.
Le altre imprese, non tenute alla redazione della nota integrativa, analogamente a quanto previsto per associazioni, fondazioni e ONLUS, potranno assolvere all’obbligo di trasparenza pubblicando i prospetti con gli importi effettivamente ricevuti/goduti nel 2018 sul proprio sito internet, o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2019
Tra questi soggetti ve ne saranno certamente taluni che non dispongono di un portale internet e, contestualmente, non aderiscono ad associazioni di categoria (oppure semplicemente non vogliono apparire sul portale di un’associazione). In tale ipotesi, occorrerà realizzare in breve tempo una propria pagina web oppure, come suggerito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 2 del 11 gennaio 2019, pubblicare l’informazione sulla pagina aziendale dei social (Facebook, Twitter, ecc.).
Come stabilito dal comma 127 della Legge n. 124/2017 “l’obbligo di pubblicazione […] non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.
Il limite di 10.000 euro va determinato secondo il principio di cassa, considerando le sovvenzioni ricevute nel 2018.
Inoltre, è stato chiarito che non devono essere pubblicate le agevolazioni o le sovvenzioni rivolte alla generalità delle imprese, pertanto accessibili a tutti coloro che ne abbiano i requisiti. Ugualmente, non devono essere dichiarate le somme percepite a titolo di corrispettivo per la prestazione svolta o a titolo di risarcimento.
La legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comunicativi ai fini della trasparenza comporterà una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro.
Saranno le amministrazioni pubbliche che hanno erogato il beneficio o, in difetto, i prefetti competenti per territorio ad irrogare le sanzioni.
Tali soggetti, nel provvedimento sanzionatorio, dovranno notificare anche i termini entro i quali si dovrà assolvere l’obbligo informativo.
Il mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati nel provvedimento e il mancato adeguamento agli obblighi dichiarativi, comporteranno la restituzione integrale delle somme percepite ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.