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La dichiarazione IRAP, per le società che operano in agricoltura, presenta una ampia varietà di casistiche determinate dall’esclusione delle attività potenzialmente rientranti nell’art. 32 del TUIR, dai regimi forfettari che caratterizzano le attività agricole connesse, dalla forma societaria del soggetto e dalle eventuali opzioni attivate.
Le imprese agricole, fin dall’istituzione dell’IRAP, hanno vista riconosciuta un’agevolazione data dall’applicazione dell’aliquota al 1,9% per le attività rientranti nei redditi fondiari (ex art. 32 del TUIR).
Con la Legge di Stabilità 2016, tutte quelle attività agricole alle quali precedentemente si applicava l’aliquota IRAP ridotta (1,9%) sono state escluse dall’assoggettamento all’imposta.
Cosicché, dal 2016 tutte le attività che astrattamente sono produttive di reddito agrario ai fini fiscali, pertanto rientranti potenzialmente nei limiti dell’art. 32 del TUIR, non devono più corrispondere l’imposta regionale sulle attività produttive.
Nell’ambito delle attività svolte dalle imprese agricole, restano però soggette ad IRAP:
Una delle prime problematiche, sorte a seguito delle radicali modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015, è stata quella di determinare un metodo al fine di definire i valori da assoggettare all’imposta regionale per tutte quelle attività (o quote di esse) che continuavano ad essere soggette all’imposta.
Sostanzialmente, i criteri da utilizzare sono quelli delineati nella circolare 141/E del 1998 che l’Agenzia ha ripreso nella Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017 e che sintetizziamo di seguito:
Agriturismo: la determinazione del valore della produzione da escludere dall’imposizione IRAP va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633.
Allevamento eccedente: Il valore della produzione da escludere da tassazione si determina in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui al comma 3 dell’art. 32 del TUIR rispetto al numero complessivo dei capi allevati.
Per definire tale rapporto è indispensabile aver correttamente tenuto il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973. Tale registro certifica il numero di animali allevati, distinti per categoria ed è pertanto fondamentale per determinare la quota di animali potenzialmente allevabili sulla base dei terreni condotti e, per differenza, la quota di animali eccedenti.
Attività agricole connesse (oltre i limiti ex art. 32): Il valore della produzione da escludere da tassazione si determina in proporzione al rapporto fra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti dell’articolo 32 e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi ai fini IRAP.
Agroenergie. Per i produttori di energia elettrica, invece, i ricavi che eccedono la franchigia (2,4 mln Kwh per la produzione mediante biogas e 260.000 Kwh per il fotovoltaico), concorrono a formare reddito nella misura del 25%. In questo caso, la base imponibile IRAP si può determinare sommando al reddito determinato forfetariamente il costo degli interessi passivi e il personale impiegato per tale attività.
Il principio di proporzionalità indicato dall’Agenzia deve essere applicato anche per la determinazione della quota fruibile delle deduzioni IRAP.
Tra le novità del modello IRAP 2019 vi è la presenza di una sezione riservata ai soggetti che, nel periodo d'imposta 2018, hanno beneficiato di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, registrati nei registri SIAN e SIPA. In questa sezione si dovranno riportare i dati necessari ai fini della registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, con riferimento a quelli fiscali concessi automaticamente e quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile dal provvedimento citato, ma solo in seguito alla presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali. La compilazione del modello è dovuta indipendentemente dall'effettiva percezione degli aiuti, con riferimento al periodo d'imposta in cui si sono verificati i presupposti per la fruizione.
Le società semplici agricole, al pari delle imprese individuali, compilano il modello IRAP esclusivamente in presenza di attività soggette ad IRAP o nel caso in cui debbano dichiarare degli aiuti di Stato.
Tali soggetti compilano:
Le altre società di persone (Snc e Sas): compilano la sezione I del quadro IP e riportano i dati derivanti dal Conto Economico provvedendo ad escludere la quota di valore della produzione riferita all’attività agricola potenzialmente rientrante nei redditi fondiari (ex art. 32). Il valore da neutralizzare ai fini dell’imposta regionale va indicato al rivo IP11.
Le società agricole di capitali: ed i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 applicano il principio di derivazione da bilancio. Tali soggetti provvedono a sterilizzare i valori da escludere dall’IRAP attraverso una variazione in diminuzione da indicare tra le altre variazioni segnalata con il codice “11”.
Le società di capitali, le Snc e le Sas devono sempre compilare il modello IRAP 2019, anche nel caso in cui svolgano esclusivamente attività non soggette all’imposta. I dati inseriti nel modello sono infatti necessari per determinare i diritti camerali annuali.
Questo argomento sarà ulteriormente approfondito ed illustrato dal Dott. Sauro Garavini nell’articolo “La dichiarazione IRAP delle società agricole” nel numero 06 della rivista ConsulenzaAgricola.