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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 17 giugno 2019, ha fornito dei chiarimenti sulle novità introdotte in tema di fatturazione elettronica e dei conseguenti riflessi sugli adempimenti contabili e dichiarativi.
Nel documento l’Agenzia riassume alcune delle tematiche affrontate nei documenti di prassi, nelle FAQ pubblicate sul sito web.
Una delle questioni che aveva lasciato ancora qualche dubbio operativo, e che l’Agenzia ha voluto riprendere, riguarda la previsione contenuta nell’art. 11 del D.L. n. 119/2018 in cui è previsto che dal 1° luglio 2019 le “fatture immediate”, fermo restando la data di effettuazione dell’operazione, possano essere trasmesse entro i successivi 10 giorni.
In tal caso, posto che la data di invio è certificata dal SdI, il campo “DATA” della sezione “DATI GENERALI” del file della fattura elettronica deve sempre essere rappresentato dalla data di effettuazione dell’operazione.
Per fare comprendere meglio il concetto, l’Agenzia ne illustra le casistiche con alcuni esempi in cui rappresenta il caso di una cessione effettuata il 28 settembre 2019.
Casistica |
Campo “Data” |
Fattura inviata al SdI lo stesso giorno (29/09/2019) |
28/09/2019 |
Fattura generata il 29/09/19 ma trasmessa entro il giorno 8/10/2019 (entro 10 gg) |
28/09/2109 |
Fattura generata ed inviata al SdI entro il 8/10/2019 |
28/09/2019 |
Tale impostazione non ha mutato una nuova modalità di emissione della fattura differita. Ciò significa che, laddove la norma contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento dell’effettuazione dell’operazione (DDT o altro documento idoneo), sarà la data di tale documento a determinare i termini per l’emissione della fattura e qualora siano riepilogati più documenti relativi ad operazioni effettuate nello stesso periodo, nel campo “DATA” andrà riportata la sola data dell’ultimo documento.
Esempio: tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019. Si potrà emettere una fattura riepilogativa entro il 15 ottobre 2019 indicando nel campo “DATA” della sezione “DATI GENERALI” quella dell’ultima consegna, ovvero il 28/09/2019.
Nulla muta ai fini della liquidazione dell’imposta che avrà come riferimento la data di effettuazione dell’operazione.
Al punto 4.2 della circolare è inoltre chiarito che sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro” tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ”obbligati alla fatturazione elettronica tramite SdI", “risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario”.
Nella circolare vengono forniti chiarimenti anche sulle disposizioni che interessano, per l’anno 2019, gli operatori sanitari che non devono emettere fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni rese nei confronti di consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al sistema Tessera Sanitaria (TS).
Nella circolare è ribadito che tale esenzione riguarda anche le fatture “miste”. Pertanto, le fatture che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie restano escluse dalla fatturazione elettronica. Sarà possibile emettere la fattura elettronica solo nel caso in cui sia possibile scindere le voci accessorie e il documento non contenga alcun elemento dal quale siano desumibili informazioni circa lo stato di salute del paziente.
Nella circolare viene confermato che i documenti che saranno conteggiati ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo sono esclusivamente quelli correttamente elaborati e non anche quelli scartati.
La circolare offre una conferma anche sulle modalità di emissione delle “autofatture” indicando che, anche nell’ipotesi di acquisto da produttori agricoli esonerati, la tipologia di documento da utilizzare è TD01.