Al fine di sviluppare ed incentivare la produzione di energie pulite mediante le fonti rinnovabili, il legislatore italiano ha concesso, entro determinati limiti, l’esercizio di queste attività anche alle imprese agricole.
Con la legge 266/2005 tra le attività agricole connesse, pertanto rientranti nel reddito agrario, sono comprese la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti, lubrificanti e prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli.
Le imposte sul reddito per le agro-energie
La normativa fiscale relativa alla produzione di energie da fonti rinnovabile e fotovoltaiche dal 2016 prevede che tali attività possano rientrare nel reddito agrario purché rispettino i seguenti limiti produttivi:
- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh per anno;
- energia elettrica e calorica da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh per anno.
Qualora l’impresa agricola produca energia oltre i suddetti limiti il reddito è determinato in misura forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 25%. Non concorre comunque a determinare il reddito, pertanto deve essere esclusa dall’applicazione del coefficiente di redditività la quota incentivo (art. 1, c. 423, L. 266/2005).
Questo è in sostanza il regime naturale con cui persone fisiche e società semplici determinano il reddito per la produzione di energia. Agli stessi è però concesso di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
La determinazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione energetica eccedente è applicabile anche alle altre società di persone (Snc e Sas), alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/2006.
Va ricordato che, sotto il profilo fiscale, le Spa e le Sapa determinano sempre tali redditi in modo analitico, ma sotto il profilo civilistico le produzioni agro-energetiche hanno natura agricola anche per tali soggetti.
Persone fisiche e società semplici
Nella dichiarazione dei redditi le persone fisiche e le società semplici compilano la sezione III del quadro RD indicando in colonna 4 l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Il reddito sarà indicato in colonna 5 nella misura del 25% del valore riportato in colonna 4, concorrendo alla formazione del reddito complessivo.
Le altre società di persone
Le società di persone in opzione che hanno adottato la contabilità semplificata compilano il quadro RG del modello Redditi 2019 e barrano la casella “Società agricola comma 1093”.
Le società agricole che hanno esercitato l’opzione per il comma 1093 della L.296/2006 indicano direttamente i redditi fondiari rivalutati al rigo RG11 e non sono tenuti pertanto ad effettuare la “sterilizzazione” degli altri redditi.
Nel caso di produzione di agro-energie oltre i limiti precedentemente indicati, occorrerà indicare al rigo RG2 colonna 3 l’ammontare dei corrispettivi percepiti delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dall’esercizio di dette attività, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Tali soggetti devono indicare anche nel rigo RG22, con il codice 25, il 75% dei corrispettivi quali costi forfettariamente riconosciuti.
Qualora, la società abbia adottato la contabilità ordinaria compila il quadro F del modello redditi, seguendo le indicazioni di seguito fornite per le società di capitali, fatta eccezione per l’indicazione dei costi relativi all’attività d’impresa che nel modello SdP vanno indicati con il codice 8 nel rigo RF31, tra le variazioni in aumento, mentre i ricavi vanno indicati, sempre con codice 8, nel rigo RF55 tra le variazioni in diminuzione. Il reddito catastale rivalutato va inserito al rigo RF9.
Le società agricole in opzione (comma 1093, L. 296/2006), che producono agro-energie in misura eccedente i limiti, indicano al rigo RF9, oltre al reddito agrario, anche l’importo forfettario pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini IVA per la produzione di energia elettrica, al netto della tariffa incentivante. Invece, i costi ed i ricavi propri dell’attività connessa di produzione di energia vanno invece indicati rispettivamente ai righi RF31 e RF55 entrambi con codice 42.
Le società di capitali
Le società di capitali che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale riportano al rigo RF9 i redditi fondiari dei terreni, compresi quelli condotti in affitto, rivalutati del 70% e dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Al rigo RF9 andrà inoltre ricompreso l’importo forfettario pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva per la produzione di energia elettrica al netto della tariffa incentivante.
Di norma tali soggetti al fine di sterilizzare la quota di reddito non ricompresa nell’art. 32 del TUIR indicano nei righi RF31 (codice 8) e RF55 (codice 8) rispettivamente le variazioni in aumento dei costi dell’attività agricola e le variazioni in diminuzione dei ricavi di tale attività. Nel caso di produzione di agro-energie, i costi e i ricavi propri dell’attività connessa vanno invece indicati rispettivamente ai righi RF31 e RF55 entrambi con codice 42. In questo modo il reddito complessivo della società, oltre al reddito catastale di cui all’articolo 32 del TUIR, comprenderà anche la base imponibile dell’attività di produzione di energia.
Questo argomento è stato trattato nell’articolo pubblicato sulla rivista 05/2019 di ConsulenzaAgricola.it dal titolo “ La dichiarazione dei redditi delle società agricole in opzione” a cura del Dott. Sauro Garavini e Dott. Massimiliano Mercuri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA