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Spunta, in sede di conversione del Decreto Crescita, un articolo che offre un’interpretazione autentica sulle agevolazioni IMU relative ai terreni: le società agricole sono equiparate agli IAP persone fisiche.
L’art. 16-ter dell’attuale versione del Decreto recita:
“Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La norma ha carattere interpretativo, pertanto ha valenza retroattiva, consentendo così di porre fine al contenzioso che aveva ad oggetto il disconoscimento da parte dei comuni delle agevolazioni in materia di IMU alle società agricole aventi i requisiti IAP.
Il richiamo all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 individua tra i soggetti ammessi alle agevolazioni IMU i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.
Con il D.Lgs. n. 99/2004, il Legislatore ha voluto dare una nuova definizione dell’imprenditore agricolo professionale, stabilendo che sono imprenditori agricoli professionali i soggetti che:
Il successivo comma 3 dell’art. 1 dispone che, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
Le agevolazioni IMU su cui la nuova norma pone definitivamente fine ad ogni dubbio circa l’applicazione alle società agricole sono due:
La norma interpretativa conferma quanto già sostenuto nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2012 in cui in tema di agevolazioni IMU si era sostenuto che “ Il riconoscimento della qualifica di IAP alla società avviene, pertanto, solo nel caso in cui: lo statuto della società preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.
Da tale affermazione pare ovvio ricavare che il requisito dell’iscrizione previdenziale ed assistenziale fosse riconducibile alle persone fisiche che consentono alla società di ottenere la qualifica di IAP, dato che le società non possono iscriversi ad una gestione pensionistica.
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28062 del 2 novembre 2018, ha espresso il concetto (applicabile anche all’IMU) che l'esenzione ICI prevista per le aree edificabili destinate allo svolgimento delle attività agricole da parte di soggetti CD o IAP, vale anche per le società agricole titolari dei relativi requisiti e non solo per gli imprenditori agricoli individuali.
Nella formulazione dell’articolo 16-ter del Decreto “Crescita” continuano ad essere richiamate le condizioni contenute nell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, compresa l’iscrizione previdenziale agricola. Tale ultima previsione, però, non dovrà essere un freno all’applicazione delle agevolazioni alle società agricole. È impensabile che il legislatore abbia previsto per taluni soggetti delle agevolazioni, prevedendo delle condizioni irrealizzabili come nel caso dell’iscrizione previdenziale della società.
Gian Paolo Tosoni