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In materia di IMU e TASI sono state introdotte alcune novità in sede di conversione del Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 giugno e in vigore a partire dal 30 giugno. Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU subisce una proroga di 6 mesi e, quindi, si avrà tempo fino alla fine dell’anno per adempiere alla presentazione.
Il testo normativo (Legge n. 58 del 28 giugno 2019), all’art. 3-ter, cita:
Secondo quanto stabilisce il Decreto, il termine fissato attualmente al 30 giugno è stato spostato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è venuto a realizzare il presupposto di imposta.
Ricordiamo che il presupposto impositivo coincide con il momento in cui il contribuente diviene titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile.
Importante sottolineare che con il Decreto Crescita è stata fornita una interpretazione autentica della norma che riconosce le agevolazioni IMU sui terreni anche alle società agricole oltreché alle persone fisiche in possesso della qualifica di IAP. Gli stessi principi sono applicabili anche per le agevolazioni ICI.
In sostanza, il terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole non è soggetto ad IMU come area edificabile, anche se il bene è qualificato come tale dal piano regolatore comunale. Inoltre, gli imprenditori agricoli IAP, in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 9 del D.Lgs. 504/1992, hanno diritto all’esenzione IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.