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Con la Circolare 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la “data fattura” da indicare sulle fatture differite in vista della possibilità di provvedere, con decorrenza 1° luglio 2019, all’emissione di tali documenti entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
A seguito dei chiarimenti forniti è pertanto indubbio che i soggetti che emettono fatture immediate (elettroniche o cartacee) potranno provvedervi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione avendo cura di evidenziare tale data.
Nel caso di emissione di fatture elettroniche entro i termini concessi a partire dal 1° luglio 2019, la data della fattura dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, citando gli esempi proposti dall’Agenzia, se si effettua un’operazione il 28 settembre sarà possibile emettere una fattura immediata entro il giorno stesso o entro i 12 giorni successivi indicando sempre e comunque come data della fattura quella in cui è stata effettuata l’operazione, pertanto quella del 28 settembre. Tale data indicherà il momento in cui l’operazione è effettuata e servirà a definire il periodo di competenza ai fini della liquidazione dell’IVA.
Questa facoltà, promossa dall’Agenzia come semplificazione, determina l’onere a carico del contribuente di garantire l’ordine cronologico progressivo dei documenti emessi. Tale problematica potrebbe quindi essere superata tramite l’utilizzo di distinte numerazioni per le fatture emesse il giorno stesso e quelle emesse nei giorni seguenti entro i nuovi termini ammessi.
Per le fatture differite occorre invece premettere che l’Agenzia nelle precedenti FAQ aveva fermamente sostenuto che le fatture avrebbero dovute essere emesse, numerate e datate al momento della spedizione dato che, come indicato nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, “la fattura, cartacea o elettronica , si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Nella FAQ n. 21 del 27 novembre 2018 l’Agenzia, confermando la possibilità della fatturazione differita anche con l’avvento della F.E., ha indicato che la fattura di un’operazione del 20 gennaio 2019, documentata da DDT, poteva essere fatturata il 10 febbraio 2019 riportando come data documento quella del 10 febbraio 2019 e indicando tutti i riferimenti dei DDT (numero e data).
L’orientamento espresso dall’Agenzia sembra quindi precludere una consolidata abitudine, ovvero, quella di emettere le fatture differite relative al mese precedente con la data dell’ultimo giorno del mese a cui i documenti fanno riferimento.
Sostanzialmente, salvo cause tecniche o problemi contingenti, la data di emissione e di trasmissione nelle fatture elettroniche avrebbe dovuto sempre coincidere.
Ora nella circolare n. 14/E/2019 viene offerta la facoltà di indicare come data fattura quella dell’ultimo DDT al quale la fattura fa riferimento. Ciò ha fatto sorgere il dubbio di una possibile reintroduzione della diffusa pratica di fatturare tutte le operazioni con la data di fine mese.
Nella circolare l’Agenzia ribadisce che i termini per l’emissione della fattura elettronica in caso di fattura differita sono rimasti immutati, pertanto restano valide le prescrizioni previde alle lettere da a) a d), dell’art. 21, comma 4, del decreto IVA che prevede:
Quindi, prendendo ad esempio l’ipotesi di cui il primo punto, qualora nel mese di giugno 2019 fossero state effettuate una serie di operazioni documentate da DDT, entro il 15 luglio 2019 occorrerà emettere una fattura differita indicando come data quella di trasmissione, riportando anche i riferimenti di ogni DDT (data e numero).
Tale impostazione è stata sostanzialmente confermata dall’Agenzia delle Entrate in una risposta fornita ad Assosoftware e pubblicata sul sito dell’associazione il 28 giugno in cui sono rappresentate tre possibili soluzioni per l’emissione della fattura riepilogativa differita.
Supponendo che siano state effettuate due consegne a mezzo DDT in data 20/09/2019 e 28/09/2019, si potrà procedere alla predisposizione della fattura elettronica con una delle seguenti modalità:
In base all’interpretazione offerta dall’Agenzia, salvo il caso in cui la fattura elettronica differita riporti quale data fattura la data dell’ultimo DDT, la fattura dovrà sempre essere emessa nello stesso giorno in cui dovrà anche essere trasmessa.
Dalle risposte fornite, appare evidente che il campo “data fattura” non rappresenta il campo univoco attraverso il quale l’Agenzia desume il periodo di riferimento dell’operazione. Pertanto, non si comprende appieno la rigidità espressa dall’Agenzia nel prevedere la possibilità dell’invio con una data diversa da quella del documento solo nel caso in cui tale data corrisponda a quella dell’ultimo DDT.
Infatti, ciò comporta la necessità di verificare per ciascun cliente la data dell’ultimo documento di trasporto da riportare nel file xml, generando problematiche operative al la fine di rispettare la normativa vigente, in particolare per rispettare la cronologia di emissione e registrazione delle fatture. Problematiche che in passato venivano superate emettendo le fatture con la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento ed il dettaglio di tutte le operazioni. Tale soluzione, pratica e rispettosa dei termini di registrazione-trasmissione e liquidazione, evidentemente pare non essere gradita all’Agenzia.