Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio 2019 ha tentato di equiparare il regime fiscale delle perdite IRPEF a quello previsto per i soggetti IRES introducendo il riporto illimitato delle perdite per i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato.
Il riporto delle perdite agli esercizi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 23-26 della L. 145/2018, deve essere effettuato nel limite dell’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.
In base alla precedente formulazione dell’art. 8, comma 3 del TUIR, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas potevano essere portate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli anni successivi ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza in essi. Invece, le perdite determinate dalle imprese in contabilità semplificata potevano essere usate in compensazione esclusivamente nell’anno d’imposta in cui si era formato il reddito complessivo del soggetto che le conseguiva (impresa individuale) o a cui erano imputate per trasparenza (partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice).
La Legge di Bilancio 2019 ha disposto che le perdite d’impresa in contabilità semplificata seguono le stesse regole delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria.
Le modifiche in esame, in deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente in materia di irretroattività delle disposizioni tributarie, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia dal 2018.
A differenza della vecchia disciplina, che consentiva di scomputare le perdite derivanti dal reddito d’impresa dal reddito complessivo dell’imprenditore utilizzandole, quindi, anche a scomputo di componenti reddituali diverse (ad es. redditi da lavoro autonomo), le nuove disposizioni prevedono che le perdite conseguite nell’esercizio dell’impresa possano essere compensate solo con i relativi redditi d’impresa.
Mentre per le imprese in contabilità ordinaria la norma non prevede apposite disposizioni transitorie, per le perdite delle imprese in contabilità semplificata il legislatore ha introdotto una disciplina secondo cui:
A titolo esemplificativo, si pensi ad un imprenditore individuale in contabilità semplificata che nel 2017 ha prodotto una perdita d’impresa di 100.000 euro e nel 2018 realizza un reddito d’impresa di 120.000 euro.
La perdita 2017 può essere utilizzata per abbattere il reddito 2018, per un importo pari a 48.000 euro (120.000*40%); il residuo può essere riportato ai periodi d’imposta successivi.
Conseguentemente il modello Redditi 2019 si compilerà nel modo seguente: