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Il termine di presentazione della domanda per la rottamazione delle cartelle, grazie alle modifiche apportate dalla Legge 28 luglio 2019 n. 58 di conversione del Decreto Crescita, è stato posticipato dal 30 aprile al 31 luglio. I nuovi moduli sono già disponibili online.
In tema di rottamazione, fino a prima dell’entrata in vigore del Decreto Crescita, i ruoli consegnati dal 2000 al 2017 potevano essere sanati stralciando le sanzioni amministrative e degli interessi di mora. In altre parole si doveva pagare soltanto le somme a titolo di capitale.
Il Decreto non ha modificato tali disposizioni ma ha solo esteso il termine ultimo di presentazione della domanda, posticipandolo al 31 luglio.
Il termine per la prima rata (o il versamento di tutte le somme) scade il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata fino ad un massimo di 16 rate, scadenti, ogni anno, il:
• 28 febbraio
• 31 maggio
• 31 luglio
• 30 novembre
Cosa accade se il contribuente ha già presentato una domanda entro il 30 aprile? La rottamazione del 31 luglio è autonoma rispetto alla precedente.
L’art. 16 bis del Decreto Drescita, infatti, dispone che “Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all’articolo 3 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019…”
In altre parole, se si è già presentata una domanda per la rottamazione di determinate cartelle, per la stessa si applicheranno le regole dell’art. 3 del DL 119/2018 e, quindi, occorrerà versare la prima rata o tutto l’importo entro il 31 luglio.
Conseguentemente, se si è presentata la domanda entro il 30 aprile, non sarà possibile cambiare la scelta circa la volontà di pagare in forma rateale o in unica soluzione presentando una domanda sostitutiva entro il 31 luglio e, allo stesso modo, non sembra possibile revocare entro il 31 luglio la domanda già presentata.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite un comunicato stampa, ha fatto sapere che le istanze presentate tardivamente dopo il termine del 30 aprile scorso, per la riapertura dei termini saranno considerate come nuove domande.
Per i contribuenti con ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro, fino al 31 luglio, sarà possibile accedere alla procedura che consente lo stralcio dei debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione sulla base delle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi.