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L’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato con la Circolare 15/E del 29 giugno 2019 le modalità di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nel primo semestre di vigenza, tramite un provvedimento direttoriale ha individuato le modalità per adempiere a tale obbligo.
Nella prima fase di applicazione dell’obbligo di telematizzazione dei corrispettivi, riservata ai soggetti che nel corso del 2018 avevano dichiarato un volume d’affari superiore a 400 mila euro, l’Agenzia aveva ammesso la possibilità di utilizzare i “vecchi” registratori di cassa ed emettere ricevute fiscali trasmettendo i dati entro la fine del mese successivo all’effettuazione dell’operazione senza l’applicazione di sanzioni.
Dal momento in cui saranno attivati i nuovi registratori telematici, comunque entro il 31/12/2019, l’emissione dello scontrino fiscale cartaceo e della ricevuta fiscale non saranno più ammessi.
Con il Provvedimento Direttoriale 236086/2019 l’Agenzia ha indicato gli strumenti con cui i soggetti obbligati all’invio telematico dei corrispettivi, che alla data del 1° luglio non avevano ancora messo in servizio il registratore telematico, potranno provvedere alla trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni senza incorrere in sanzioni.
Il servizio gratuito messo punto dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” prevede:
Tali servizi saranno messi a disposizione entro il 29 luglio 2019 e saranno utilizzabili per il periodo transitorio di 6 mesi, al fine di consentire a tutti i soggetti di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La trasmissione telematica potrà essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario. Quest’ultimo dovrà rilasciare al contribuente: