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Gli ISA rappresentano il nuovo strumento attraverso il quale l’Agenzia intende valutare il grado di “affidabilità fiscale” delle imprese e dei redditi che esse portano a tassazione, favorendo l’emersione spontanea di massa imponibile.
In funzione del “voto” attribuito dalla compilazione del modello sarà possibile ottenere i benefici previsti dall’articolo 9-bis del D.L. 50/2017 (esonero apposizione del visto di conformità, esclusione dal regime delle società di comodo e dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).
Quest’anno oltre al fatto che la compilazione degli ISA rappresenta una novità, gli addetti ai lavori si trovano nella necessità di comprendere e approfondire l’utilizzo di questo strumento in corso d’opera, avendo a disposizione le applicazioni necessarie alla compilazione dei modelli solo da qualche settimana.
Il solo fatto di aver ottenuto la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte di tutti i soggetti che esercitano una delle attività per le quali sono stati approvati i nuovi modelli ISA non fa comunque decadere i timori e le incertezze per chi deve provvedere alla loro compilazione.
È indubbio che la quantità di dati da controllare sia notevole (anche se inferiore a quella degli studi di settore), inoltre, l’attenzione deve essere particolarmente accurata nella gestione delle anomalie che vengono riscontrate e che spesso necessitano di analizzare o ricostruire i valori dichiarati negli anni pregressi.
Una volta risolte tutte le criticità si apre il tema della valutazione sull’opportunità di adeguamento dei valori al fine di migliorare il proprio grado di affidabilità. Ciò determina una vera e propria attività consulenziale, nei confronti dei contribuenti coinvolti, al fine di illustrare i costi ed i benefici delle opportunità loro concesse.
L’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro del 20 giugno scorso ha ribadito l’importanza di riportare nelle annotazioni tutte quelle informazioni che si ritengono utili al fine di giustificare un determinato punteggio, per evidenziare incongruenze nelle anomalie segnalate oppure per fornire indicazioni specifiche della propria attività che comportano dei riflessi di natura reddituale che potrebbero essere difformi rispetto alle altre attività comprese nel modello.
In questa fase di primo approccio a questo strumento è forse opportuno escludere tutti quei soggetti che non sono tenuti alla compilazione degli ISA al fine di concentrarsi subito sui soggetti che invece hanno l’obbligo di compilazione, dato che occorre tempo per correggere tutte le anomalie riscontrate e passare quindi alle valutazioni sul grado di affidabilità ambito dal contribuente.
Ricordiamo che tra i soggetti che determinano redditi d’impresa o di lavoro autonomo gli ISA non si applicano:
Al momento, in assenza di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia l’unico strumento a disposizione dei professionisti è la guida messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Allegati:
Guida agli indici sintetici di affidabilità fiscale