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Il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni non decade per il titolare dell’impresa agricola che, entro il quinquennio dalla data del trasferimento, concede a terzi la nuda proprietà di una parte di essa, mantenendo l’usufrutto.
Ciò è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 231/2019 del 12 luglio.
L’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 prevede che sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
La norma indica inoltre che “il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento…”.
Una contribuente aveva ricevuto in donazione un’azienda agricola, beneficiando dell’esenzione dall’imposta prevista dal comma 4-ter, art. 3 del D.Lgs. 346/1990.
La stessa aveva l’intenzione di cedere la nuda proprietà di parte di una porcilaia al marito, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante, mantenendo quindi l’esercizio dell’impresa.
Prima di procedere all’operazione, la contribuente ha chiesto all’Agenzia se tale operazione avrebbe comportato la decadenza delle agevolazioni godute in sede di acquisizione dell’impresa.
L’Agenzia ha precisato che, in via generale, il mancato proseguimento dell’attività d’impresa da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a cinque anni, comporta la decadenza dal beneficio oltre al pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
L’agevolazione che il legislatore ha voluto concedere al fine di agevolare i passaggi generazionali di aziende prevede la condizione che i beneficiari del trasferimento continuino l’attività d’impresa o mantengano il controllo per almeno un quinquennio dalla data di trasferimento.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 231/2019, ha confermato che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda rispettandone la destinazione economica. Pertanto, se l’usufruttuario prosegue l’esercizio dell’attività dell’impresa per almeno un quinquennio non decade dai benefici concessi dall’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990.
Al contrario, nel caso di nuda proprietà, mancando la disponibilità del diritto di godimento e dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito, non può trovare applicazione tale disposizione agevolativa.