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Con l’interessante risposta ad interpello n. 259 del 17 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla rivalutazione dei terreni e, in particolare, alla possibilità di recuperare l’imposta sostitutiva in caso di doppia rivalutazione degli stessi fondi.
Alcuni soggetti erano comproprietari di un terreno, ricevuto in donazione nel 1996 e assoggettato a rivalutazione nel 2004, tramite il versamento integrale (in via rateale) della relativa imposta sostitutiva.
Nel 2013, le istanti entravano a far parte di un consorzio, costituito da un gruppo di proprietari al fine di far riconoscere i relativi terreni di proprietà come utilizzabili a fini edificatori. Tale riconoscimento avveniva nel 2016, a seguito del quale i consorziati provvedevano alla ridistribuzione delle aree, al fine di garantirne lo sfruttamento.
Alle due proprietarie, quindi, venivano assegnati alcuni terreni già di loro proprietà e già rivalutati, ma anche alcune aree “nuove” ancora da rivalutare.
Siccome le proprietarie erano interessati ad effettuare una nuova rivalutazione al ribasso, questi si interrogavano se dovessero versare nuovamente l’intera imposta sostitutiva su tutti i terreni o se, al contrario, per i terreni già rivalutati fosse possibile recuperare gli importi già versati.
Chiamata ad esprimersi sulla questione, l’Agenzia muove la sua argomentazione dal testo dell’art. 7, comma 2 del D.L. n. 70/2011, il quale prevede che “i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostituiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata (...)”.
Pertanto, il contribuente, nell’ambito della seconda rivalutazione, può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’importo di quella già versata nell’ambito delle precedenti rivalutazioni effettuate sugli stessi beni. In alternativa, per gli istanti sarà possibile presentare apposita istanza di rimborso dell’imposta precedentemente pagata.
L’altra questione prospettata dai contribuenti riguardava eventuali criticità di una rivalutazione relativa a terreni in parte già rivalutati e in parte no. Ciò, però, non sembra creare problemi: la circolare 81/E/2002 ammette la possibilità di rivalutare solo una parte di un terreno purché “nella perizia giurata il terreno stimato sia individuato con esattezza in modo che sia facilmente riscontrabile la corrispondenza tra l’area rivalutata ed il valore indicato nella perizia (…)”.
Pertanto, secondo l’Agenzia, a condizione che dalla nuova perizia risulti che le due particelle siano effettivamente riconducibili al terreno oggetto della “prima rivalutazione” e interessato dal piano di lottizzazione, si ritiene che gli istanti possano scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta sulla “seconda rivalutazione” quella già pagata in precedenza nei limiti della parte di essa riferita all’estensione del terreno oggetto di lottizzazione.