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Con il Decreto Crescita è stato introdotto un nuovo metodo di fruizione delle detrazioni previste per il risparmio energetico e per il sismabonus.
Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1 e 2 del D.L. 34/2019, le detrazioni spettanti al contribuente per il risparmio energetico e per il sismabonus, in alternativa all’ordinaria fruizione, possono essere richieste sotto forma di sconto, pari all’importo della detrazione stessa, sulla prestazione del fornitore.
Gli interventi per i quali si potrà fruire dell’opzione sono quelli:
Il fornitore non è obbligato a concedere lo sconto e, infatti, l’opzione avviene a seguito dell’accettazione della richiesta fatta dal contribuente. In altre parole, è necessario che ci sia un accordo consensuale tra le parti. Nel caso in cui il fornitore decidesse di applicare lo sconto si dovrà ridurre il corrispettivo del valore della detrazione e non sarà possibile negoziare lo sconto.
Quindi, se per un intervento di riqualificazione energetica è stato pattuito un corrispettivo di 20.000 euro, lo sconto ammonterà al 65% e, quindi, il contribuente pagherà 7.000 euro recuperando immediatamente la detrazione.
Chiaramente il pagamento deve sempre essere effettuato tramite bonifico parlante contenente tutti i dati necessari per poter usufruire della detrazione.
La norma, poi, prevede che il fornitore, una volta concesso lo sconto, possa recuperarlo sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, senza dover sottostare ai limiti previsti per le compensazioni.
La norma, inoltre, consente al fornitore di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni a servizi, i quali, tuttavia, non possono a loro volta cedere il credito.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due chiarimenti sul tema, ribadendo che la cessione è consentita solo a soggetti terzi direttamente collegati ai lavori che hanno originato il diritto alle detrazioni fiscali.
Scrive l’Agenzia: “si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non possa ravvisarsi nel solo fatto che l’istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame, sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito”.
Conseguentemente, la cessione del credito non può essere effettuata nei confronti della società della quale colui che abbia sostenuto le spese per gli interventi di efficientamento energetico o miglioramento del livello sismico risulti socio e amministratore.
Tali disposizioni, nonostante siano vigenti dal 1° maggio 2019, attendono il provvedimento attuativo direttoriale che sarà emanato entro il 30 luglio 2019.
Allegati:
Risposta ad interpello del 16 luglio 2019, n. 249/E
Risposta ad interpello del 16 luglio 2019, n. 247/E