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Entro il 31 ottobre 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ed a seguito di alcuni interventi del Garante della privacy è stato imposto all’Agenzia delle Entrate di cancellare dai propri sistemi i dati delle fatture non appena il SdI avesse provveduto al recapito del documento elettronico.
A seguito dei provvedimenti dell’AdE n. 89757/2018 e dei successivi provvedimenti del 21/12/2018, 29/04/2019 e 30 maggio 2019 è stato disposto che solo gli operatori IVA ed i consumatori che aderiranno al servizio per la consultazione delle fatture elettroniche potranno continuare a consultare le proprie fatture emesse e ricevute sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
A partire dal prossimo 1° novembre, infatti, le fatture transitate tramite SdI e prese in carico dal destinatario, salvo adesione al servizio consultazione, non potranno più essere scaricate o visionate sul portale Fatture e Corrispettivi. L’AdE procederà entro il 30 dicembre 2019 alla cancellazione dei dati memorizzati.
Invece, in caso di adesione al servizio consultazione, l’AdE garantirà la possibilità di consultare i dati fino al termine del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del SdI, provvedendo alla loro materiale cancellazione entro i 60 giorni successivi al termine di consultazione.
L’importanza dell’adesione a questo servizio è evidente, in particolare per quelle aziende che ricevono le fatture tramite hub della propria software house, tramite PEC, che scaricano in autonomia tali documenti oppure nel caso in cui sia stato delegato un terzo alla contabilizzazione di tali documenti. In tutte queste ipotesi non sarà più possibile riscaricare i documenti anche qualora si sia provveduto ad una semplice consultazione senza acquisizione del documento in formato xml.
Il processo di definitiva cancellazione dei “dati fattura” potrà avvenire solo nel caso in cui entrambe le parti (cedente-prestatore o cessionario-committente) non abbiano aderito al servizio di consultazione. Ma, qualora solo una delle parti aderisca al servizio, il documento sarà visibile solo a tale soggetto.
La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche risulta essere anche un elemento rilevante ai fini della valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti. Infatti, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 125 pubblicata il 19 luglio 2019, l’Amministrazione provvederà ad effettuare dei controlli incrociati con i dati disponibili nei file xml delle fatture elettroniche, come già avviene oggi con lo spesometro, cosicché disporre dei dati completi delle fatture sul portale Fatture e Corrispettivi, consentirà un rapporto con il contribuente più trasparente, semplificando la collaborazione fisco-contribuente.
L’Adesione al servizio di consultazione deve essere manifestata entro il prossimo 31 ottobre direttamente dal contribuente o tramite un intermediario appositamente delegato. Gli intermediari delegati hanno a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debbano operare per diversi clienti. Ricordiamo che la delega nei confronti di terzi o intermediari può essere limitata a questo servizio.
Qualora vi fosse la necessità di attivare ulteriori deleghe (consultazione di dati rilevanti ai fini IVA, registrazione indirizzo telematico, fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dispositivi) sarà possibile valorizzare l’apposita casella (vedi Tav. 1). L’Agenzia delle Entrate consiglia agli intermediari delegati di presentare ex novo anche le deleghe relative a tali servizi al fine di unificare i termini di scadenza delle deleghe ad un'unica data.
A differenza del servizio di consultazione, quello di conservazione dei documenti messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia consente, tramite l’adesione ad una convenzione, di ottenere la disponibilità per 15 anni dei documenti elettronici garantendone l’integrità. Tale servizio, grazie all’apposizione a norma di legge di una marca temporale sul pacchetto di archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono ne consente la validità legale e conseguentemente l’opponibilità ai terzi. L’attivazione di tale servizio può essere effettuata in qualsiasi momento con l’avvertenza che, per i periodi non delegati all’Agenzia, sarà compito del contribuente o di soggetti appositamente incaricati di provvedere alla conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche.
L’Agenzia ha ribadito che non è necessario che i file xml delle fatture elettroniche non inviate alla PA siano firmati digitalmente. Infatti, il SdI non effettua particolari controlli in tal senso. Qualora però il documento xml fosse firmato digitalmente dal produttore consentirebbe al soggetto passivo IVA di garantire l’autenticità dell’origine e l’identità del produttore in maniera semplice e diretta