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Come ogni anno, nel mese di agosto è prevista la sospensione feriale dei termini in merito agli adempimenti fiscali, i termini processuali e le altre richieste del Fisco.
La sospensione riguarderà gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, da effettuare con il modello F24. Tutti questi pagamenti, laddove essi abbiano scadenza dal 1° al 20 agosto, potranno essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione.
La sospensione feriale per i processi relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, invece, va dall'1 al 31 agosto. In questo lasso temporale, il Tribunale interromperà la trattazione delle cause e non verranno fissate udienze. Inoltre, questa “pausa” produce effetti anche per i termini processuali previsti dalla legge.
Per il 2019, il periodo feriale per i termini processuali termina ufficialmente il 2 settembre considerando che il primo settembre cade di domenica.
La sospensione feriale dei termini processuali ha l’effetto di un vero e proprio “ricalcolo” delle scadenze da rispettare per presentare ricorsi, per la costituzione in giudizio e per il deposito di atti e documenti.
Per fare un esempio di calcolo, si pensi ad un avviso di accertamento notificato il 10 luglio: il calcolo del termine di 60 giorni per presentare ricorso si sospenderà nel periodo che va dall'1 al 30 agosto e dovrà ripartire dal 2 settembre. In sostanza il termine ultimo per presentare ricorso sarà il 9 ottobre 2019.
Sottolineiamo che la sospensione riguarda esclusivamente termini che si riferiscono ad atti processuali, mentre per quelli stragiudiziali questi procedono regolarmente.
Inoltre, anche per quest’anno, è prevista una pausa per le risposte ad avvisi bonari e a questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate.
In pratica, sono sospesi i termini per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini estivi quelle relative alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.
Riepiloghiamo ora i periodi di sospensione: