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Per i contribuenti soggetti agli ISA, ma anche per coloro che determinano il proprio reddito secondo regimi forfettari o di vantaggio, il Decreto Crescita ha previsto la proroga del termine per il pagamento di imposte dirette, IRAP e saldo IVA al prossimo 30 settembre.
Nella giornata di ieri, però, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul punto, con la Risoluzione n. 71/E/2019, allo scopo di fornire alcuni chiarimenti su rateizzazioni, soggetti coinvolti e scadenze.
Secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E, la proroga riguarda tutti i contribuenti che:
Sono altresì coinvolti i contribuenti collegati ai suddetti soggetti, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari.
Va ricordato, inoltre, che la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 riguarda i tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, nonché per il versamento del saldo IVA per l’anno 2018.
Tra i “contributi collegati” al modello Redditi 2019 vanno ricompresi anche la cedolare secca, l’IVIE, l’IVAFE, ma anche contributi previdenziali INPS e diritto annuo per le imprese iscritte nel Registro Imprese della CCIAA.
La Risoluzione 71/E/2019 ha fornito alcune importanti indicazioni per il pagamento, la rateizzazione e gli interessi da versare in relazione ai versamenti prorogati dal Decreto Crescita.
Due sono le alternative analizzate dal documento di prassi, ossia che il versamento sia effettuato in un’unica soluzione o rateizzato.
In entrambi i casi, l’Agenzia ha puntualizzato come il contribuente sia sempre tenuto al pagamento della maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il pagamento dell’intero importo o della prima rata siano effettuati tardivamente, ma entro il 30 ottobre.
In caso di rateizzazione, inoltre, è prevista una diversa modulazione dei tassi di interesse, differenziati in base al fatto che i contribuenti siano o meno titolari di partita IVA.
Inoltre, precisa la risoluzione, resta ferma per i contribuenti la facoltà di versare comunque, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga. In tal caso non si dovranno applicare gli interessi e neppure la maggiorazione dello 0,40%.