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È stato pubblicato il 31 luglio il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono indicate le modalità attuative delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2019 in tema di cessione del credito per gli interventi relativi al risparmio energetico ed a quelli relativi alla messa in sicurezza degli edifici (c.d. Sismabonus).
Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1 e 2 del D.L. 34/2019, le detrazioni spettanti al contribuente per il risparmio energetico e per il sismabonus, in alternativa all’ordinaria fruizione, possono essere richieste sotto forma di sconto, pari all’importo della detrazione stessa, sulla prestazione del fornitore.
Gli interventi per i quali si potrà fruire dell’opzione sono quelli:
Si tratta di interventi che possono essere effettuati sia dai soggetti privati che da imprese su immobili abitativi e produttivi. Tali soggetti potranno quindi ottenere uno sconto immediato in fattura.
La novità introdotta dal Decreto Crescita sta appunto nella possibilità per il soggetto che matura il diritto alla detrazione di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore a sua volta potrà utilizzare il credito ceduto dal committente in compensazione in rate quinquennali, ovvero cederlo a sua volta ad un proprio fornitore di beni o servizi (anche indiretto) il quale potrà egualmente utilizzarlo in compensazione in rate quinquennali ma, in tal caso, il credito non potrà essere ulteriormente ceduto. In ogni caso è esclusa la cessione del credito ad istituti di credito.
Per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico la comunicazione dell’opzione andrà inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari la comunicazione andrà presentata direttamente dal soggetto che ha diritto alla detrazione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate in cui sono state implementate apposite funzionalità. In alternativa sarà possibile compilare il modulo allegato al provvedimento ed inviarlo per tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Invece, nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali la comunicazione dovrà essere presentata dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata.
La comunicazione dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
Il fornitore che ha praticato lo sconto potrà utilizzare il credito in compensazione solo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte dei soggetti aventi diritto. L’utilizzo dovrà avvenire in 5 quote annuali di pari importo.
Prima di procedere alla compensazione il fornitore dovrà confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia.
Nel provvedimento è stato precisato che il modulo di comunicazione allegato al precedente provvedimento del 18 aprile 2019 è stato sostituto ma potrà comunque essere utilizzato fino al prossimo 31 dicembre.
Le comunicazioni potranno essere trasmesse a partire dal 16 ottobre 2019.
Il contributo concesso dal fornitore per gli interventi agevolati è pari alla detrazione d’imposta spettante per i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico effettuati.
Tale importo è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno rientranti nell’ambito di ecobonus e sismabonus, considerando anche quelle non pagate al fornitore per effetto dello sconto praticato dallo stesso.
Nel caso di più fornitori per lo stesso intervento, la detrazione spettante è pari all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Tra le precisazioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vi è la conferma che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA, e dovrà essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Tale misura offre un importate ulteriore stimolo nei confronti di privati e imprese per avviare i suddetti interventi, grazie ad un immediato risparmio che si traduce anche in una minor necessità di accesso al credito. Non mancano però le critiche delle imprese che saranno chiamate ad applicare sconti immediati a fronte di un recupero quinquennale delle somme spettanti.
Sono state sollevate critiche anche sul fatto che le imprese fornitrici, in particolare quelle più piccole, potranno trovarsi con problemi di liquidità che, se non ben gestiti, potrebbero determinare nel tempo la necessità di non poter dare l’assenso a tale procedura, rischiando però di essere esclusi dal mercato.
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