Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Non può godere delle agevolazioni PPC la società agricola che non ha alcun amministratore iscritto alla previdenza agricola. Non è infatti sufficiente, che il soggetto “qualificato” versi all’INPS i relativi contributi.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19182 del 17 luglio 2019.
Nel 2008 una SRL agricola acquistava alcuni fondi rustici richiedendo, per tali acquisti, l’accesso alle agevolazioni PPC previste dall’art. 2, comma 4-bis del D. Lgs. 99/2004. Agevolazioni che, ricordiamo, consistono nella applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) e dell’imposta catastale nella misura dell’1%.
Successivamente, però, l’Agenzia disconosceva il diritto a tali benefici fiscali a causa della mancata iscrizione alla previdenza agricola del membro del consiglio di amministrazione che avrebbe dovuto conferire la qualifica di IAP alla società. Pertanto, l’Ufficio emetteva apposito avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte.
Sul ricorso presentato dal contribuente, tanto la CTP di Siena che la CTR Toscana si erano espresse in senso negativo, confermando come corretti i rilievi effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione si è allineata alle decisioni già prese dai giudici di merito nei due precedenti gradi del giudizio: la società agricola, infatti, secondo gli Ermellini, non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
Per poter accedere a tali benefici fiscali, infatti, è necessario che le società agricole abbiano previsto all’interno dello statuto, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.; inoltre, la disciplina richiede che la società sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per poter essere considerata tale, è necessario che:
Nel caso in esame, però, si era rilevato che l’amministratore della società indicato come idoneo a trasferire la qualifica di IAP non poteva essere considerato come tale. Infatti costui non era iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, nonostante avesse versato all’INPS i relativi contributi.
Concludendo, quindi, la società non aveva diritto ad usufruire delle agevolazioni in commento e, pertanto, veniva condannata al pagamento delle maggiori imposte dovute e non versate all’atto dell’acquisto.