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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 303/2019, ha confermato l’ammissibilità della cessione tra soci del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica maturato e attribuito agli stessi dalla società partecipata.
Il quesito è stato posto da un socio di una società semplice che intendeva acquistare, a titolo gratuito, il credito corrispondente alla detrazione IRPEF spettante pro-quota ad un altro socio per le spese sostenute nel 2018 dalla stessa società partecipata per interventi di riqualificazione energetica.
L’istante, nudo proprietario della quota della società, chiedeva conferma circa la possibilità di perfezionare la cessione del credito fiscale senza alcun specifico adempimento formale in quanto la normativa non pone indicazioni in merito.
L’Agenzia delle Entrate, premettendo che la Legge n. 205/2017 ha modificato le precedenti disposizioni relative alla cessione del credito derivante da interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, ha ricordato che le modalità attuative per la cessione del suddetto credito sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 16110/2017 e che con la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 e con la Circolare 17/E del 23 luglio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disposizione.
In particolare, con la Circolare 11/E/2018, è stato chiarito che per i soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Negli esempi proposti dall’Agenzia per meglio definire le casistiche, il credito in questione può essere ceduto “nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo o da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, nei confronti, rispettivamente, delle altre società del gruppo o di altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete”.
L’Agenzia ha confermato che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, può essere identificato anche nella partecipazione alla stessa compagine societaria.
Per effetto di tale collegamento, il socio della società di persone, che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica, potrà cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla già menzionata detrazione.
Tale collegamento permane nell’ipotesi in cui la detrazione spettante alla società semplice venga ceduta pro-quota ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi, comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Infine, l’Agenzia ha confermato che, come chiarito con la Risoluzione 84/E/2018, la normativa non dispone regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito e non prevede prescrizioni in ordine alla forma con la quale la relativa cessione debba essere effettuata che, pertanto, non assume rilevanza ai fini del perfezionamento della cessione.
L’Agenzia delle Entrate potrà monitorare la cessione del credito sulla base delle comunicazioni che gli perverranno tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet così come disposto dal Provvedimento n. 100372/2019 del 19 aprile 2019.