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Il D.L. 34/2019 ha sancito che, anche per il passato, è comunque detraibile l’IVA corrisposta al fornitore in misura superiore a quella dovuta.
L’articolo 6, comma 3-bis del D.L. 34/2019, indicando che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 935 della Legge 205/2017 “…si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge”, pone una “pezza” non di poco conto ad una problematica non infrequente.
Pertanto, qualora il contribuente abbia detratto l’IVA applicata erroneamente in fattura in misura superiore a quella prevista dalle norme, in base alla riformulazione dell’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 471/1997, potrà detrarre l’intera imposta e potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro.
Il problema al quale il legislatore ha voluto trovare una soluzione consisteva nel fatto che, in questi casi, l’Ufficio contestava integralmente l’indebita detrazione qualora il contribuente avesse detratto l’IVA di una fattura pervenuta ed indicante un’aliquota superiore a quella dovuta. In pratica, la differenza tra il valore dovuto e quello dell’imposta effettivamente pagata al fornitore diveniva indetraibile in capo al committente/cessionario. Inoltre, sulle somme ingiustificatamente detratte era dovuta la sanzione per indebita detrazione (90% dell’imposta) e quella di infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato) ai sensi del D.Lgs. 471/1997.
Al contempo, però, l’Ufficio non si preoccupava di restituire l’imposta al soggetto che aveva emesso inconsapevolmente il documento con un’imposta superiore al dovuto.
Sul tema, in mancanza nella norma di una precisazione sulla sua retroattiva applicazione, anche la giurisprudenza aveva ritenuto che la disposizione introdotta dalla L. 205/2017 trovasse applicazione solamente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La stessa Cassazione non ha ritenuto applicabile il principio del “favor rei” previsto dall’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/1997, il quale dispone che, “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole…”.
Infatti, con la Sentenza 24001/2018, la Suprema Corte ha affermato che “la previsione normativa in esame non enuncia espressamente alcuna valenza retroattiva della sua efficacia e introduce, invece, innovativamente, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, disciplinando quindi diversamente il regime precedente.
Né può dirsi che abbia valenza interpretativa, non essendo ricavabile dalla previsione in esame alcun riferimento al precedente regime in relazione al quale si intende procedere ad una chiarificazione in termini normativi della portata applicativa del regime della detrazione dell'IVA nella materia in esame”.
Tale principio è stato confermato anche dalla Sentenza n. 14179 pubblicata lo scorso 24/05/2019.
Ora, grazie all’ultimo intervento del legislatore, non vi sono dubbi sull’applicazione retroattiva della disposizione, anche se resta forse da chiarire se tale disposizione possa applicarsi anche qualora dovesse emergere che l’operazione per la quale è stata emessa fattura con IVA in realtà fosse rappresentata da un’operazione fuori campo di applicazione dell’IVA.
Un orientamento è stato espresso nella Circolare della Guardia di Finanza n. 114153 del 13 aprile 2018 (Allegato 2 - punto 10) con cui è stata prevista l’applicazione della nuova disposizione anche alle operazioni esenti o non imponibili.
Di contro, nella stessa circolare si afferma che la medesima sanzione non si applica alle ipotesi di: