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La detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto e l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa, non è ammessa in ogni caso, in quanto non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, ma altresì è indispensabile che siano assoggettate nella misura effettivamente dovuta.
Tale errore può essere sanato ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 a mezzo emissione nel termine annuale di una nota di variazione. Decorso tale termine rimane possibile solo la possibilità per il cedente di richiedere all’amministrazione il rimborso dell’imposta, mentre il cessionario può chiedere la restituzione al cedente.
L’art. 1, comma 935 della L. 205/2017 non ha carattere interpretativo, non è pertanto retroattivo.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione