Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La natura privatistica della TARI puntuale determina la competenza del giudizio al giudice ordinario e non alla commissione tributaria.
La precisazione è stata espressa dalla CTP di Mantova nella sentenza n. 55 del 24 maggio 2019.
Il contenzioso è sorto il Comune ed un’impresa commerciale che contestava il pagamento del tributo, in quanto gran parte dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti erano smaltiti a proprie spese a fronte di una parte residuale di rifiuti prodotti dall’esercizio commerciale che erano effettivamente raccolti dal servizio comunale. L’impresa proponeva ricorso alla CTP, ritenendo illegittimo il regolamento che assoggettasse al servizio pubblico rifiuti che la legge vietava di conferire, imponendone lo smaltimento tramite imprese specializzate.
I giudici, prendendo atto che nel Comune nel quale è sorta la controversia, in luogo della TARI, si applicava una tariffa avente natura corrispettiva sui rifiuti conferiti al servizio pubblico, attraverso un sistema di misurazione puntuale degli stessi (l’art. 1, comma 668 della L. 147/2013), hanno dichiarato il difetto di giurisdizione della commissione tributaria in favore del giudice ordinario.
I giudici hanno, infatti, rilevato come la diversa natura della tariffa puntuale rispetto alla TARI fosse assimilabile alle differenze rilevate in tema di TIA1 e TIA2 e già oggetto di interventi della Cassazione, la quale aveva ravvisato la qualificazione non tributaria della TIA2 (Cass. n. 16332/2018).
Secondo i giudici mantovani, la TARI essendo commisurata alle superfici possedute dal soggetto obbligato e da produzioni stimate di rifiuti ha natura tributaria. Mentre, la tariffa puntuale di cui al comma 668, poiché basata sui costi complessivi della raccolta differenziata e sulla quota variabile di rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze ha natura corrispettiva e quindi privatistica.
Il citato comma 668 della L. 147/2013 stabilisce che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il D.M. 20/04/2017 rubricato “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” (pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2017, e perciò in vigore dal 6 giugno 2017).
Tale provvedimento è stato emanato in applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 667, Legge n. 147/2013, per consentire l’applicazione di una tariffazione di natura corrispettiva, alternativa al regime tributario proprio del prelievo TARI.
In base a tali disposizioni, ai fini della misurazione puntuale dei rifiuti è sufficiente misurare, anche in via presuntiva, i rifiuti indifferenziati (il c.d. rifiuto secco) che rappresentano in genere la quota residuale dei rifiuti prodotti. Pertanto, è possibile istituire una tariffa puntuale avente natura di corrispettivo anche attraverso la misurazione di una sola parte dei rifiuti prodotti.
Va ricordato però che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009 ha rilevato che permane la natura tributaria quando il fatto generatore dell'obbligo di pagamento non è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.
Pertanto, se di fatto il regolamento con il quale si applica la tariffa puntuale non definisce parametri concreti tali da rendere il corrispettivo effettivamente proporzionale al grado di fruizione del servizio, non è escluso che tale tariffa veda riqualificata la propria natura tributaria.