Quando commisurata alle superfici possedute dal soggetto obbligato e da produzioni stimate di rifiuti, la TARI ha natura tributaria. Al contrario, la tariffa puntuale di cui all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013, poiché basata sui costi complessivi della raccolta differenziata e sulla quota variabile di rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze ha natura corrispettiva e quindi privatistica. Pertanto, la competenza a decidere di questa seconda tariffa è del giudice ordinario e non del giudice tributario.