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Buone notizie per coloro che, per hobby, svolgono l’attività di apicoltura: i proventi da tale attività non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, purché rispettino i criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2018.
Questa opportunità concessa dal legislatore è stata ulteriormente ribadita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 359 del 30 agosto 2019.
La richiesta di interpello proveniva da parte di un contribuente che, oltre ad avere un regolare contratto di lavoro subordinato full time con la provincia autonoma di Bolzano, nel suo tempo libero, svolgeva un’attività amatoriale di apicoltura.
Tale attività veniva svolta senza finalità economiche o commerciali e, per il 2018, riguardava la conduzione di 19 alveari.
Volendo tale soggetto avviare un’attività di vendita di miele a privati, nonché effettuare servizi di impollinazione conto terzi, questi chiedeva quale fosse il corretto inquadramento fiscale, ai fini delle imposte dirette, per tali operazioni. In particolare, l’istante si domandava se fosse già applicabile la nuova normativa prevista per gli apicoltori montani.
In forza delle previsioni di cui all’art. 1, comma 511 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali per gli apicoltori che siano in possesso di due requisiti fondamentali:
Laddove siano riscontrati i precedenti parametri in capo al contribuente, questi potrà usufruire di una totale esclusione da tassazione dei relativi proventi: infatti, come statuisce la norma, essi “non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Nel caso prospettato, quindi, il contribuente integrava i requisiti all’interno della nuova disciplina, che poteva essere applicata già a decorrere dall’anno 2018 e, quindi, accedere ai relativi benefici fiscali.
In conclusione, è opportuno ricordare che l’attività apicola è disciplinata dalla Legge n. 313/2004, la quale prevede che tale attività debba essere considerata a tutti gli effetti, ai fini civilistici, un’attività di allevamento di animali ai sensi dell’art. 2135 c.c..
Ai fini delle imposte dirette, invece, l’apicoltura è stata inserita all’interno del decreto ministeriale indicato dall’art. 32, comma 3, del TUIR. Pertanto, per chi svolge professionalmente l’attività apicola, è possibile determinare il reddito su base catastale e, per l’eventuale parte eccedente, in base ai parametri indicati dall’art. 56, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.