L’Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 321 e 323 del 25 luglio, ha fornito indicazioni sulla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo nell’ipotesi di documenti redatti in formato elettronico.
Con l’introduzione sempre più diffusa della digitalizzazione dei documenti spesso accade che sorgano dubbi sull’applicazione dell’imposta di bollo su documenti elettronici e loro duplicati.
Risposta n. 323. Imposta di bollo su copie di documenti amministrativi rilasciati dalla PA
Nella circostanza, una Pubblica Amministrazione (Regione), in tema di imposta di bollo, chiedeva come procedere nel caso in cui fossero richieste delle copie conformi analogiche o digitali dei documenti monocratici e collegiali prodotti dagli uffici regionali (decreti emessi dai vari organi regionali). In particolare, come comportarsi nell’ipotesi in cui, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), vi sia la possibilità di produrre e rilasciare duplicati informatici ed inviarli a mezzo PEC.
Tali documenti costituiscono a tutti gli effetti un originale, pertanto non vi sarebbe motivo di attestarne la conformità da parte dell’Ente. Secondo l’istante, ciò sarebbe desumibile dal combinato disposto delle seguenti disposizioni:
- l’art. 1, lett. i-quinquies del CAD, in cui è precisato che si definisce duplicato informatico “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”;
- l’art. 23-bis del CAD, dispone che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità con le Linee guida”;
- l'articolo 5 delle regole tecniche, prevede che “il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.
L’Agenzia ha ribadito che, anche se dal punto di vista tecnico il duplicato di tali documenti è identico e indistinguibile dall’originale, il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’art. 1 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, si realizza solo per le copie munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per gli altri duplicati informatici non è pertanto prevista l’applicazione dell’imposta di bollo.
Risposta n. 321. Imposta di bollo sui documenti trasmessi ai fini dell’affidamento di contratti pubblici tramite il portale MEPA
L’istante ha richiesto all’Agenzia la corretta modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti elettronici necessari per l’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di prodotti o servizi attraverso il MEPA.
L’Agenzia ha chiarito che per tali documenti, come disposto dall’art. 3, c. 1 del D.P.R. n. 642/1972, l’utente potrà assolvere al pagamento nei seguenti modi:
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. In tal caso, si dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione e porre in essere gli adempimenti richiesti dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972;
- mediante pagamento dell’imposta di bollo a mezzo versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà apposito contrassegno il cui codice di 14 cifre andrà riportato sul documento in formato elettronico. In tale ipotesi, il contribuente avrà cura di conservare per almeno un triennio l’originale del contrassegno utilizzato.
Non potrà applicarsi in tale ipotesi la modalità di assolvimento dell’imposta prevista dal D.M. 17/06/2014 riservata ai documenti fiscalmente rilevanti.
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