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La Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dell’agevolazione prima casa affermando, con la sentenza n. 12404/2019, che il contribuente che non è riuscito a trasferire la residenza nell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro diciotto mesi dall’acquisto, in quanto “occupato” dall’inquilino sfrattato, non decade dall’agevolazione.
Il contribuente aveva acquistato la prima casa usufruendo delle agevolazioni previste dall’art. 1 - Tariffa, Parte prima del TUR ma, al momento della stipula dell’atto, non aveva ancora provveduto al trasferimento della residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile.
Trascorsi diciotto mesi, l’acquirente ancora non risultava aver adempiuto al trasferimento di residenza poiché la persona che occupava l’immobile non aveva ottemperato all’ingiunzione di rilasciare l’immobile.
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di liquidazione con cui disconosceva le agevolazioni per l’acquisto prima casa in applicazione delle cause ostative imposte dal legislatore.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, nota II-bis del TUR, l’agevolazione compete se l’immobile è ubicato nel Comune ove l’acquirente ha residenza, ovvero nel Comune ove lo stesso la stabilirà entro diciotto mesi dall’acquisto.
In quest’ultimo caso, tale volontà dev’essere dichiarata espressamente nell’atto di acquisto, facendo fede, a tal proposito, la data della dichiarazione di trasferimento resa al Comune interessato (Circolare 38/E/2005).
Secondo i Giudici, nonostante il trasferimento della residenza sia un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, costituendo pertanto un preciso obbligo che il contribuente si assume con il Fisco, occorre pur sempre tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione.
Infatti, come nel caso in esame, esistono cause sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto, non prevedibili, inevitabili e non imputabili al contribuente, ma che non possono essere trascurate.
Considerando che l’occupazione dell’immobile da parte di un soggetto terzo costituisce un’evidente causa di forza maggiore del non trasferimento, l’inadempienza degli obblighi assunti dal contribuente nei confronti del Fisco non può essere considerata causa di decadenza dalle agevolazioni in oggetto.
Gli Ermellini hanno deciso che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora detto evento sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto, non prevedibili e tali da sovrastare la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro i termini di legge.
Pertanto, solo in presenza di causa di forza maggiore è consentito il mantenimento del diritto ai benefici prima casa nonostante non sia stato tempestivo il trasferimento della residenza nell’alloggio acquistato.