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Ogni anno, l’approvazione della Legge di Bilancio porta in dote una lunga serie di decreti attuativi che i vari Ministeri, in tempi più o meno celeri, dovrebbero essere redatti e pubblicati per dare effettività alle previsioni contenute nella Finanziaria.
Come ogni anno, però, non mancano ritardi e lungaggini: è notizia di qualche giorno che il MEF ha approvato l’atteso decreto attuativo che ha finalmente definito le percentuali di compensazione IVA per legna e legna da ardere.
Con l’ultima Legge di Bilancio (L. 145/2019), il legislatore ha stabilito l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA, la detrazione forfettaria prevista per gli agricoltori operanti in regime speciale, per le cessioni di suini e bovini vivi, nonché per quelle aventi ad oggetto la vendita di legna e legna da ardere.
Per quanto riguarda suini e bovini vivi, la conferma delle percentuali di compensazione maggiorate rispettivamente al 7,95% e 7,65%, è arrivata in maniera (come al solito) tardiva, con il D.M. 29 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo nel mese di giugno.
Sulla legna, invece, il silenzio si è lungamente protratto fino alla pausa estiva, un silenzio che ha messo in grave crisi un intero settore, che per lunghi mesi ha operato senza conoscere la corretta tassazione da applicare ai propri prodotti.
Con il Decreto 27 agosto 2019, però, il MEF ha finalmente posto fine a questa epopea procedendo alla definizione delle attese percentuali di compensazione.
Prima dell’intervento del Legislatore, le percentuali di compensazione IVA erano le seguenti:
Con il richiamato Decreto del MEF, invece, è stato previsto che:
Due sono le riflessioni che balzano all’occhio sin dalla prima lettura.
La prima riguarda la consistenza della detrazione forfettaria attribuita dal Legislatore agli agricoltori: se si pensa che le prime indiscrezioni parlavano dell’aumento di massimo un punto percentuale della percentuale di compensazione, è facile intuire come il passaggio dal 2% al 6% rappresenti una forte agevolazione per gli operatori del settore del legno.
La seconda riguarda la scelta del legislatore di non mantenere uniformi le percentuali di compensazione IVA per i prodotti del legno: infatti il legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente scortecciato di cui al numero 44 della Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972 non è stato preso in considerazione dal nuovo provvedimento. Pertanto, per tale prodotto, a differenza di quanto avviene per legna da ardere e legno squadrato, continuerà ad applicarsi la minore percentuale di compensazione del 2%.
In conclusione, è importante evidenziare come le previsioni del Decreto 27 agosto 2019 debbano essere applicate retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2019: pertanto, sarà onere dei contribuenti attivarsi per recuperare la maggiore imposta versata nei primi otto mesi dell’anno.
Ecco così servito l’ennesimo guazzabuglio all’italiana.