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Il 20 giugno 2019 è stata emanata la Direttiva UE 2019/1151, pubblicata sulla Gazzetta UE il successivo 11 luglio, che prevede la possibilità di costituire le società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate mediante il ricorso ad una procedura telematica. Ad ogni stato membro dell’Unione Europea è stato dato quindi tempo fino al 1° agosto del 2021 per recepire tale direttiva e, conseguentemente, per aggiornare i propri strumenti telematici al fine di prevedere la possibilità di costituzione digitale delle Srl ordinarie e semplificate. Restano esclusi dal campo di applicazione della direttiva le altre tipologie societarie (Snc, Sas, Spa) per le quali continua ad essere necessaria la costituzione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Si tratta di una direttiva innovativa, posto che, fino ad oggi, le Srl ordinarie che non rispecchiassero i requisiti di Srl innovative e tutte le Srl semplificate potevano essere costituite unicamente presentandosi fisicamente dal notaio per la redazione del corrispondente atto costitutivo.
Preme evidenziare come la nuova costituzione delle Srl ordinarie o semplificate mediante il ricorso alla procedura telematica si ponga come soluzione alternativa a quella prevista dal diritto nazionale che prevede la stipula del relativo atto costitutivo da parte di un pubblico ufficiale a ciò preposto. L’obiettivo che si prefigge di raggiungere la predetta direttiva è, pertanto, quello di ridurre i tempi e di semplificare la procedura di costituzione di una Srl, non prevedendo come necessaria la presenza fisica del richiedente innanzi ad una qualsiasi autorità per la redazione dell’atto costitutivo.
La necessità di ottimizzare i tempi per la costituzione di una Srl ordinaria o semplificata impone la chiusura della relativa procedura digitale entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, qualora la società sia costituita da persone fisiche che si avvalgano dei modelli standard direttamente scaricabili online. In tutti gli altri casi la procedura deve invece necessariamente concludersi al più tardi entro dieci giorni lavorativi. Ne consegue l’obbligo gravante sull’Amministrazione competente di giustificare al richiedente il motivo che abbia impedito la chiusura della procedura digitale entro i limiti temporali imposti dalla direttiva sopra richiamata.
Altro vantaggio non trascurabile per le piccole e medie imprese è l’abbattimento dei costi, oltre che degli oneri amministrativi attualmente richiesti dalla tradizionale procedura di costituzione delle Srl ordinarie o semplificate. Basti pensare al costo del notaio per la redazione dell’atto costitutivo affinché lo stesso possa rivestire la forma di atto pubblico.
Questa regola di carattere generale che prevede la possibilità di costituire telematicamente le Srl ordinarie o semplificate subisce una deroga qualora occorra tutelare l’interesse pubblico teso a fronteggiare ipotesi di usurpazione o alterazione dell’identità del richiedente. In questo caso l’art. 13-ter, paragrafo 4, della direttiva UE 2019/1151 pone come doverosa la presenza fisica del richiedente al fine di accertarne l’effettiva identità. Resta salva la possibilità che, assolto questo adempimento, la restante procedura atta a costituire la Srl ordinaria o semplificata possa essere svolta telematicamente.
Altra eccezione è contemplata dall’art. 13-octies, comma 8, della medesima direttiva che impone la presenza fisica del richiedente anche nell’ipotesi in cui si debba valutare la capacità giuridica della costituenda società o, al contrario, la facoltà del soggetto richiedente di rappresentarla.
La Direttiva UE 2019/1151 ha avuto altresì il beneficio di suggerire ad ogni Stato membro la necessità di costituire lo sportello digitale unico per il tramite del quale si possa accedere ai portali ed ai siti web che permettono di scaricare i modelli contrattuali per le varie tipologia societarie elencate nell’allegato II-bis. Al tempo stesso, il già richiamato art. 13-octies legittima il versamento telematico del capitale sociale richiesto all’atto della costituzione della Srl su un conto bancario di un istituto di credito operante all’interno dell’Unione Europea.
La Srl costituita telematicamente viene poi iscritta in un’apposita sezione del Registro centrale costituito presso lo Stato membro di riferimento e le viene assegnato un identificativo unico europeo (“EUID”), grazie al quale possa essere identificata nei sistemi di comunicazione interconnessi.
La domanda volta a costituire una Srl presentata telematicamente confluirà nel registro nazionale della Camera di Commercio, allegando non soltanto l’atto di costituzione bensì i relativi allegati in formato elettronico. L’atto di costituzione della Srl sarà valido ed efficace qualora venga sottoscritto attraverso l’uso della firma digitale o facendo ricorso alla Carta di identità elettronica o allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), strumenti quest’ultimi che permettono l’identificazione elettronica sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche anche al di fuori del territorio italiano. Gli atti costitutivi sottoscritti mediante l’uso di questi strumenti elettronici avranno quindi l’efficacia di atto pubblico.
Avv. Stefania Avoni