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È stata pubblicata nella giornata di ieri la Circolare n. 20 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ai quesiti pervenuti in materia di ISA da associazioni di categoria e ordini professionali. Tra le risposte vi sono anche alcune casistiche che interessano da vicino il settore dell’agricoltura.
L’Agenzia, rispondendo ad un quesito in merito ad un’impresa individuale che, oltre all’attività agricola svolta entro i limiti dell’art. 32, esercitava anche l’attività agrituristica applicando il regime ordinario, ha confermato l’obbligo della compilazione del modello ISA per l’attività agrituristica, nonché la possibilità di accesso al regime premiale determinato dal punteggio ottenuto a seguito della compilazione dello stesso.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali gli stessi sono stati approvati.
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale derivano i maggiori ricavi o i maggiori compensi con riferimento al periodo d’imposta. Se il contribuente svolge sia attività d’impresa che attività di lavoro autonomo, determina sia l’attività prevalente relativa alle attività svolte in forma di impresa, sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.
Sulla base dello stesso principio, in presenza di attività i cui redditi appartengono a categorie non interessate dagli ISA, il contribuente sarà tenuto all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione alle sole attività per le quali è dichiarato un reddito d’impresa.
Pertanto, nel caso prospettato dagli istanti, in presenza di un’attività agrituristica in regime ordinario che a seguito della compilazione del modello abbia ottenuto un punteggio pari a 9, il contribuente potrà fruire del beneficio premiale relativo all’innalzamento della soglia per la quale è necessario il visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, IRAP e imposte dirette, nonché del visto previsto (o garanzia) per i rimborsi IVA.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia non avrà alcun rilievo il fatto che le dichiarazioni IVA-IRAP-Redditi riguardino anche attività escluse dall’applicazione degli ISA. Conseguentemente il contribuente potrà beneficiare anche dei benefici premiali relativi:
In risposta ad un quesito, l’Agenzia è ritornata sul tema della proroga dei versamenti introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2019 per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA.
L’Agenzia ha ribadito che i soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR e determinano esclusivamente redditi agrari non possono beneficiare della suddetta proroga dei versamenti al 30 settembre.
Tale proroga sarà invece ammessa per chi esercita attività agricole di cui agli articoli:
Infine, in tema di cooperative, è stato confermato l’obbligo di compilazione degli ISA per le cooperative a mutualità prevalente che non operano in via esclusiva a favore dei soci. Tali enti, operando in un contesto di mercato influenzato dai fini mutualistici che possono determinare significativi disallineamenti dei ricavi percepiti, potranno indicare tali circostanze nelle note.