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La disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, introdotta dal legislatore con l’art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, permette la cessione di prodotti agricoli, bypassando le ordinarie regole previste per il commercio, previo obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Come noto, però, ci sono categorie di imprenditori agricoli che non sono tenuti all’iscrizione in CCIAA e, per tale motivo, ci si era interrogati se fosse possibile, anche per questi soggetti, usufruire delle deroghe previste dalla disciplina della vendita diretta nonostante non sia rispettato il requisito dell’iscrizione.
Nello specifico, si tratta di quei produttori agricoli, cosiddetti esonerati, che avendo realizzato un volume d'affari non superiore a 7000 euro, ai sensi dell'art. 2 della Legge 77/1997, sono esenti dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Sulla questione è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 77217 del 08/05/2014, affermando che l'esenzione dall'iscrizione nel Registro Imprese da parte dei produttori agricoli che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7000 euro non può essere applicata nel caso di vendita su aree pubbliche.
Si legge nel documento che c’è l’obbligo dell’iscrizione “...alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione” e che “... l’iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe”.
In altre parole, il Ministero ha chiarito che l'imprenditore agricolo che intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche ai sensi della normativa vigente incorrerebbe nell'obbligo di iscrizione al Registro Imprese, sebbene l'art. 2 della Legge 77/1997 preveda l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, presumendo di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro.
II chiarimento, fornito dal MISE, non incide sul contenuto dispositivo dell’art. 4 citato che, come noto, esonera alcuni tipi di vendita dagli obblighi previsti in materia di comunicazione di inizio attività: