Una lotteria per contrastare l’evasione. Con questo intento con la Legge di Bilancio del 2017 è stata istituita la lotteria degli scontrini il cui originario avvio era stato rimandato e che, salvo ripensamenti, dovrebbe prendere vita dal 1° gennaio 2020.
La lotteria degli scontrini, introdotta con la L. 232/2016, prevede la possibilità di partecipare all’estrazione di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale per mezzo degli acquisti effettuati presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
L’intento è quello di creare un conflitto d’interessi tra consumatori e esercenti/professionisti creando le condizioni che limitino il “disagio” al cliente di richiedere lo scontrino, fornendogli un ulteriore “alibi”, dato che il documento fiscale consentirà la partecipazione alla lotteria.
Inoltre, dal 1° gennaio prossimo entrerà a pieno regime l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi già anticipato al 1° luglio per i soggetti IVA il cui volume d’affari realizzato nel 2018 abbia superato i 400.000 euro.
In questo modo la platea delle attività presso le quali sarà possibile ricevere il “biglietto della lotteria” si amplierà notevolmente.
Requisiti e modalità di accesso
Dal punto di vista soggettivo l’accesso alla misura è riservato alle persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia le quali dovranno richiedere all’esercente di acquisire e comunicare il proprio codice fiscale tramite il registratore telematico dei corrispettivi, associandolo così alla transazione.
Il comma 541 della L. 232/2016 prevede inoltre la possibilità di accedere alla lotteria anche nel caso di acquisti documentati da fattura elettronica emesse nei confronti dei privati.
Pagamenti elettronici
Il legislatore nel 2019 ha modificato con il D.L. 34 anche il comma 542 della Legge di Bilancio 2017 incentivando ulteriormente il pagamento a mezzo moneta elettronica.
Così, con l’art. 12-quinduies il D.L. 34, sono state incrementate dal 20% al 100% le probabilità di vincita per i soggetti che aderiscono all’iniziativa e, contestualmente, effettuano pagamenti elettronici rispetto a coloro che pagheranno in contanti.
Come indicato al comma 544, con Decreto del MEF-MISE deve essere emanato un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione. Tale regolamento ad oggi non risulta ancora emanato, pertanto non è ancora possibile comprendere l’entità dei premi.
Le criticità
La necessità di associare ai corrispettivi il codice fiscale dell’acquirente rappresenta forse una delle maggiori criticità per l’effettivo decollo di questa misura.
L’inserimento del codice fiscale nel documento fiscale, oltre a rappresentare la volontà del contribuente di partecipare alla lotteria, è stato scelto come metodo “automatico” per l’individuazione dei vincitori.
Da un lato per l’esercente si tratta di un ulteriore adempimento e, come tale, determina sicuramente una certa preoccupazione. C’è tuttavia chi, confidando nella propensione degli italiani di affidarsi alla fortuna, prenderà la palla al balzo fornendo la massima disponibilità con l’intento di creare in questo modo la fidelizzazione del cliente.
Un altro aspetto che pone dubbi su questo meccanismo è una sorta di profilazione che potrebbe essere fatta su ogni consumatore/contribuente. In questo caso si tratta comunque di un rischio a cui il consumatore, suo malgrado, si sta adeguando grazie alla sempre più diffusa abitudine di effettuare acquisti on-line.
Inoltre, sotto il profilo pratico, la procedura per partecipare alla lotteria è completamente affidata all’esercente o al professionista che emetterà il documento fiscale e trasmetterà correttamente i dati tramite il SdI all’Agenzia delle Entrate.
Ma in caso di mancata o irregolare effettuazione del suddetto adempimento come potrà il contribuente reclamare i propri diritti? La partecipazione alla lotteria non è automatica ed avviene su richiesta “verbale” del cliente, che potrebbe anche in buona fede non essere compresa o trasmessa a chi materialmente dovrà “battere” lo scontrino.
L’esercente potrà quindi tutelarsi dando visibilità sul documento commerciale rilasciato al cliente dell’adesione alla “riffa” con l’evidenza del codice fiscale inserito.
Infine, non è chiaro come procedere qualora il registratore telematico sia fuori servizio. In tal caso l’esercente potrà sottrarsi alla richiesta del contribuente di aderire alla lotteria?
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