L’invio della fattura elettronica permette all’Amministrazione di disporre di informazioni preziose e, soprattutto tempestive, consentendo quindi di rilevare in gran parte dei casi anche gli omessi versamenti dell’imposta di bollo.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
In via generale, le fatture e le note di credito o debito soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.
Ma vi sono delle casistiche in cui l’imposta di bollo è dovuta anche per tali documenti qualora l’importo complessivo del documento sia superiore a 77,47 euro e sia relativo alle seguenti operazioni:
- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo o territoriale;
- escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
- esenti da IVA;
- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali;
- fatture emesse da contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi.
Per le fatture elettroniche, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28/12/2018 al comma 2 dell’art. 6 del D.M. 17/06/2014, l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Nell’area riservata del contribuente, l’Agenzia delle Entrate indica l’imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche trasmesse dallo stesso. Il contribuente, verificata la corrispondenza degli importi segnalati, può provvedere al pagamento utilizzando:
- il servizio specifico messo a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata del contribuente che prevede l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il modello F24 già predisposto dall’Agenzia.
Con il D.L. n. 34/2019 è stato stabilito che, per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate avrebbe provveduto ad integrare automaticamente le fatture elettroniche da assoggettare ad imposta di bollo (2 euro) trasmesse senza l’indicazione dell’assolvimento virtuale. Il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) rinviava ad un successivo decreto le disposizioni attuative per la trasmissione automatizzata della richiesta di versamento dell’imposta di bollo dovuta e delle relative sanzioni.
Le novità del Decreto Fiscale
In tema di imposta bollo sulle fatture elettroniche, l’articolo 17 del Decreto Fiscale 124/2019 introduce la procedura automatica che consentirà di segnalare al contribuente il mancato pagamento dell’imposta nei termini di legge.
La norma dispone che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa (già ridotta di 1/3), nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Tale comunicazione arriverà direttamente nel cassetto fiscale del contribuente. Qualora non si provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. In tal caso, si ritiene che la sanzione sarà applicata nella misura ordinaria prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (30%). Tale comunicazione sembra assumere gli stessi effetti di un avviso bonario e dovrebbe inibire la possibilità di beneficiare del ravvedimento.
La procedura messa a punto dall’Agenzia non dovrebbe essere in grado di intercettare i documenti soggetti ad imposta di bollo che recano il codice “N3” dato che tali operazioni potrebbero essere esenti da imposta come nel caso di cessioni all’esportazione.
In tal caso, dovrebbe tornare applicabile la sanzione prevista dal 1° comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 642/1972, il quale prevede una sanzione dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta non versata.
Sarà quindi necessario che l’Agenzia provveda a fornire chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni che entreranno a regime dal prossimo anno.
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