Tra le principali novità contenute nel Decreto Fiscale recentemente approvato, menzione speciale merita la nuova disciplina sulle compensazioni di crediti fiscali e contributivi, la quale porterà significativi cambiamenti per aziende e professionisti.
Stretta sulle compensazioni orizzontali
Gli articoli da 1 a 3 del D.L. n. 124/2019 prevedono interventi per contrastare le indebite compensazioni. I crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP superiori a 5.000 euro annui non potranno più essere utilizzati in compensazione a decorrere dall’inizio dell’anno successivo a quello di maturazione: tale operazione, infatti, potrà essere effettuata solamente dal decimo giorno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi. Invece, per i crediti inferiori a 5.000 euro continua a non essere richiesto il visto di conformità e potranno ancora essere utilizzati in compensazione immediatamente dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Tale previsione, che vale solamente per i crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (quindi a partire dal 2020), è suscettibile di creare enormi disagi per i piccoli professionisti, in particolare quelli più giovani e quelli con redditi più bassi.
Infatti, per effetto delle ritenute d’acconto applicate sui loro compensi, tali soggetti si possono trovare spesso a vantare un credito d’imposta ben maggiore di quanto effettivamente dovuto ai fini IRPEF. Invece, in genere questi soggetti si trovano a fine anno con un debito IVA significativo nei confronti dell’Erario. Il rinvio dell’utilizzabilità di tale credito dal gennaio successivo alla chiusura dell’anno ai dieci giorni successivi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, però, negherà ai contribuenti la possibilità di utilizzare i propri crediti per molti mesi, obbligandoli così a versare denaro sonante nelle casse dell’Erario prima di poter utilizzare in compensazione i propri crediti.
Va ricordato, infine, che, a partire dal 2020, ai fini dell’esercizio della compensazione, scatterà anche l’obbligo generalizzato di trasmissione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Tale obbligo riguarderà anche i soggetti non titolari di partita IVA.
Tra le novità previste dal Decreto, segnaliamo anche l’introduzione di una nuova sanzione di 1.000 euro nel caso in cui, a seguito di successivi controlli, l’Agenzia riscontri che i crediti non siano (in tutto o in parte) non utilizzabili in compensazione. In tal caso, l’Ufficio comunicherà la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto interessato entro trenta giorni ed entro i trenta giorni successivi il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione. Qualora invece il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni è prevista l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione. Questa disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Niente compensazioni per le partite IVA chiuse d’ufficio
L’altra importante novità relativa alle compensazioni è quella prevista dall’art. 2 del richiamato Decreto Fiscale, il quale prevede un nuovo divieto di compensazione orizzontale in F24 di crediti fiscali e contributivi da parte dei titolari di partite IVA chiuse a seguito dei controlli previsti dall’art. 35, comma 15-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Nei confronti dei soggetti a rischio, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli periodici formali e sostanziali sulla veridicità dei dati dichiarati. Se da tali controlli emergono delle carenze nei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Decreto IVA, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta.
In tali casi, a partire dal 27 ottobre, è stata esclusa anche la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti fiscali o contributivi in F24 con altri debiti di natura diversa. Tale divieto rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata.
Nel caso in cui, invece, vengano comunque portati in compensazione dei crediti in violazione di tale divieto, il relativo modello F24 verrà scartato e lo scarto sarà comunicato dall’Agenzia al contribuente tramite apposita ricevuta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA