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Con l’istituzione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e l’emanazione del Regolamento che ne disciplina il funzionamento, sono stati introdotti nuovi adempimenti anche per i contribuenti al fine di agevolare il costante monitoraggio degli aiuti ricevuti dalle imprese, compresi gli aiuti in de minimis.
L’istituzione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato ha l’intento di attuare le necessarie verifiche sul rispetto dei limiti e dei divieti di cumulo degli aiuti concessi alle imprese disposti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato e aiuti in regime di de minimis.
Il D.M. 115/2017 ha definito il Regolamento per il funzionamento di tale Registro distinguendo gli aiuti in due tipologie:
Per gli aiuti erogati a fronte di un procedimento di concessione è l’Autorità responsabile che deve iscrivere la misura agevolativa nel Registro.
Invece, nella seconda ipotesi, l’articolo 10 del D.M. 115/2017 indica che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Il comma 2 dell’art. 10 indica che all’adempimento provvedono “l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente previdenziale o assistenziale di pertinenza”.
Pertanto, il contribuente deve provvedere a comunicare le informazioni richieste in tema di aiuti di Stato nelle dichiarazioni fiscali e l’Agenzia delle Entrate provvederà all’inserimento sul registro tenuto dal MISE.
Dal RNA sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato (“…aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”). Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle misure e degli aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli aiuti individuali.
Nei modelli delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2018 è previsto un nuovo prospetto, presente ai righi RS401 e RS402 dei modelli dichiarativi delle imposte sui redditi e ai righi IS201 e IS202 del modello IRAP.
Sono tenuti alla compilazione dei suddetti quadri i soggetti per i quali si sono verificati i presupposti per la fruizione degli aiuti di Stato.
Tale adempimento dichiarativo riguarda solo gli aiuti di Stato e in regime de minimis e segue il criterio di competenza, prevedendo la necessità di effettuare una duplice valutazione:
Pertanto, devono compilare i nuovi prospetti dichiarativi i soggetti che hanno maturato nel periodo d’imposta degli aiuti fiscali ai fini della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e qualora fossero stati fruiti degli aiuti di Stato e in de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Allegate alle istruzioni dei modelli reddituali sono state inserite delle tabelle in cui sono riepilogati gli aiuti che devono essere riportati nei modelli dichiarativi. Ad ogni aiuto è associato un codice che dovrà essere riportato al campo 1 dei righi RS401 o IS201. Tali elenchi non sono esaustivi, pertanto in presenza di aiuti non compresi nei suddetti elenchi si dovrà inserire nel campo 1 il codice “999” procedendo anche alla qualificazione dell’aiuto attraverso la compilazione dei campi da 2 a 8.
La compilazione dei quadri per le dichiarazioni fiscali relative all’anno 2018 è necessaria:
In ultimo, va ricordato che il provvedimento 125594 del 10 maggio ha precisato che l’indicazione degli aiuti nelle dichiarazioni fiscali è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.