L’articolo 95 del Disegno di Legge di Bilancio prevede l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti. Inoltre, dal 2020 la TASI sarà abolita e l’IMU sarà nuovamente disciplinata.
La nuova IMU
Nella prima bozza del Disegno di Legge trasmesso al Senato comincia a delinearsi la struttura della nuova IMU.
Il presupposto dell’imposta attualmente è diverso tra IMU e TASI.
L’IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale. Invece, sono tenuti al pagamento della TASI coloro che detengono a qualsiasi titolo fabbricati o aree scoperte o edificabili. La TASI, pertanto, è dovuta anche dal detentore materiale dell’immobile (occupante), purché la detenzione si sia protratta per più di sei mesi nell’anno d’imposta.
Il detentore dell’immobile, ove diverso dal titolare, è tenuto al pagamento della TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% a seconda di quanto stabilito dalle delibere comunali (ovvero 10% in assenza di delibera).
Con l’abolizione della TASI, la nuova imposta sugli immobili sposterà l’imposizione sui proprietari e titolari di diritti reali.
Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile, sono confermate le disposizioni in tema di IMU e TASI.
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile sarà determinata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata in base a dei coefficienti diversificati per categoria di immobile, rapportata alla quota ed al periodo di possesso.
Categoria Fabbricato |
Coefficiente moltiplicatore |
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 |
160 |
B, C/3, C/4, C/5 |
140 |
A/10 e D/5 |
80 |
C/1 |
55 |
D (escluso D/5) |
65 |
La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per le aree aree edificabili, la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore commerciale dell'area al 1° gennaio 2020.
Le riduzioni e le esenzioni
L’abitazione principale, escluse le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), continuerà a godere dell’esenzione dall’imposta municipale.
Confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili di interesse storico. Tale riduzione continuerà ad applicarsi anche agli immobili dichiarati inabili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo di inabitabilità/inutilizzo, nonché alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta (genitori/figli) ed utilizzate come abitazione principale.
La nuova imposta eredita anche le esenzioni dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola, per i terreni ricadenti nelle aree collinari e montane, per i terreni ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Conseguentemente, anche i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli che continuano ad essere utilizzati per fini agricoli, pur essendo divenuti edificabili, dovrebbero continuare a non essere valorizzati al pari di aree edificabili ai fini della nuova imposta sugli immobili.
Gli aumenti
Le aliquote applicabili alla nuova imposta municipale sono date dalla sommatoria di quelle oggi previste per IMU e TASI e saranno ancorate su due livelli: un’aliquota base ed un’aliquota massima.
NUOVA IMU 2020 |
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Categoria immobile |
Aliquota Base |
Aliquota massima |
Abitazione principale (A1, A8, A9) |
0,50% |
0,60% |
Fabbricati rurali a uso strumentale |
0,10% |
0,10% |
Fabbricati merce (esenti dal 2022) |
0,10% |
0,25% |
Terreni agricoli |
0,76% |
1,06% |
Immobili di categoria D |
0,86% |
1,06% |
Altri immobili diversi dall’abitazione principale e dalle categorie precedenti |
0,86% |
1,06% |
I comuni potranno incrementare le aliquote massime (1,06%) di un ulteriore 0,08%, ma tale possibilità è limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell’aliquota TASI fino al 2019 alle condizioni previste dal comma 28, art. 1 della Legge 228/2015.
Per quanto riguarda i versamenti, è prevista la conferma degli attuali termini (acconto al 16 giugno, saldo al 16 dicembre). Limitatamente al primo anno, qualora non siano intervenute variazioni sugli immobili posseduti, è prevista la possibilità di effettuare il versamento dell’acconto nella misura del 50% della sommatoria dell’IMU e dalla TASI versata nel 2019.
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