In questi giorni si susseguono le consultazioni con le parti sociali per adattare l’articolato della Manovra di Bilancio. Tra le richieste mosse a più voci vi è quella relativa alla proroga dell’applicazione della cedolare secca sugli immobili commerciali. Introdotta dall’art. 1, comma 59 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), l’agevolazione a favore dei proprietari di negozi rischia di cessare al 31/12/2019.
Come previsto dalla norma di cui sopra, tale agevolazione riguarda:
- contratti di locazione stipulati nell’anno 2019;
- unità immobiliari classificate nella categoria C/1;
- con superficie fino a 600 metri quadrati;
- pertinenze locate congiuntamente.
In presenza di tali requisiti, la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in regime ordinario può essere assoggettata al regime della cedolare secca con aliquota al 21%.
Stando all’attuale previsione normativa è possibile fruire di tale agevolazione solo per i contratti di locazione stipulati fino al 31/12/2019.
Cedolare secca al 10%: non per tutti, l’agenzia delle entrate chiarisce
Sempre in tema di cedolare secca, in questo caso nell’ipotesi di locazioni abitative, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con l’interpello n. 470 del 7 novembre 2019 in merito all’applicabilità dell’imposta sostitutiva nella misura del 10%.
L’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% è stata introdotta dall’art. 9 del Decreto Legge 24 marzo 2014 n. 47, successivamente modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Tale aliquota al 10% è prevista per:
- contratti a canone concordato;
- contratti di affitto a studenti fuori sede;
- contratti transitori;
stipulati nei comuni che presentano le seguenti problematiche:
- carenza di soluzioni abitative;
- alta densità abitativa;
- colpiti da calamità naturali.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 470 del 7 novembre 2019, ha ribadito che, per poter fruire della cedolare secca al10 %, nel caso di un comune che si trovi in uno stato di emergenza, è necessario che tale condizione venga certificata attraverso la delibera della Presidenza del Consiglio con cui viene decretato lo stato di emergenza.
Attestazione organizzazioni firmatarie accordo territoriale
Si ricorda inoltre che, a far data dal 16 gennaio 2017, data di pubblicazione del Decreto del MIT e del MEF, per poter fruire dell’aliquota agevolata del 10% è necessario che vi sia l’attestazione del contratto a canone concordato da parte delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale, a meno che il contratto sia assistito dalle stesse.
Con risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale attestazione ha natura obbligatoria, in quanto serve a confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo territoriale, ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.
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