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La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, con una sentenza depositata il 29 novembre 2013, ha stabilito che essere titolari di partita iva non è ostativo all’erogazione del contributo di primo insediamento.
Infatti, la Corte dei Conti precisa che il primo insediamento si intende perfezionato nel momento in cui il giovane imprenditore ha ottenuto congiuntamente tutti e tre i requisiti e cioè:
I giudici hanno quindi stabilito che il solo possesso della partita iva non pregiudica la richiesta del contributo di primo insediamento in quanto per poter considerare regolarmente avviata un’attività agricola occorre che siano stati realizzati tutti e tre i requisiti.
La sentenza stabilisce quindi che è irrilevante ai fine della concessione del contributo essere già stato in precedenza titolare di partita iva.